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Nota a AAS, 20 maggio 2026, n. 380.

Massima redazionale

Nella specie, le parti hanno perfezionato una polizza casa multirischi, comprensiva anche della “Garanzia tutela legale”. Relativamente all’individuazione del sinistro rientrante o meno nella copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 2.1, la tutela legale di cui alla polizza implica, per le “controversie che coinvolgano l’Assicurato”, il rimborso delle spese legali, tra le quali quelle “per l’intervento di un legale” nonché “le indennità spettanti all’Organismo di mediazione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche”. Il successivo art. 8.4, sempre relativamente alla Garanzia Tutela legale, precisa poi che “L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Qualora tale violazione si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto”.

Ebbene, mentre il ricorrente sostiene che il sinistro si sarebbe verificato in data 13 giugno 2024 e precisamente allorché, dando seguito ad una semplice comunicazione di alcuni condomini, l’amministratore avrebbe deciso di sospendere l’esecuzione dei lavori di bonifica che pure aveva dichiarato urgenti con comunicazione di pochi giorni precedente (e-mail del 31 maggio 2024), l’impresa reputa invece che la violazione lamentata risiederebbe nella “mancata assunzione nel 2023 delle misure che avrebbero eliminato/ridotto ampiamente il danno che invece si è amplificato rendendo poi urgente l’intervento, ulteriormente e colpevolmente sospeso a causa dei condomini dissenzienti”. Più precisamente, a giudizio dell’impresa, l’insorgenza del sinistro andrebbe collocata immediatamente dopo l’assemblea condominiale del 26 ottobre 2023, durante la quale è stato conferito all’amministratore di condominio l’incarico di reperire preventivi ai fini dell’installazione di dissuasori anti-volatile, donde la sua anteriorità alla sottoscrizione polizza del 19 aprile 2024, peraltro espressamente priva di efficacia retroattiva (ex art. 8.1a delle CGA).

Come noto, ai fini della individuazione del momento genetico del sinistro nelle polizze tutela legale, simili a quella oggetto del presente ricorso, la giurisprudenza di merito ha specificato come “ciò che rileva ai fini dell’operatività della Polizza è la conoscenza […] di un evento che integri anche solo una presunta violazione[1]. Ad avviso del Collegio, anche laddove si valorizzasse, quale inadempimento dei doveri propri dell’ufficio, l’omesso svolgimento, da parte dell’amministratore, dei compiti demandatigli dall’assemblea condominiale e, nella specie, la mancata acquisizione dei preventivi relativi alla installazione di dispositivi dissuasori, non sarebbe comunque possibile scorgervi la violazione che ha poi dato luogo al contenzioso per il quale il ricorrente ha invocato la tutela legale. La segnalata condotta omissiva integrerebbe infatti sì una violazione, oltre che delle regole generali sul mandato, altresì del dovere di eseguire le deliberazioni assembleari, recato dall’art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., e possibilmente anche di quello di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio” (art. 1130, comma 1, n. 4, cod. civ.), ma la relazione con il contenzioso poi insorto intorno alla omessa bonifica urgente dei luoghi interessati dalla presenza dei piccioni apparirebbe, sotto il profilo del nesso di causalità, a tal punto forzata ed indiretta da risultare implausibile.

Diversa valutazione si impone, invece, in merito alla distinta e successiva condotta dell’amministratore il quale, ad onta delle ragioni di urgenza esposte ai condomini con la nota/mail del 31 maggio 2024, avrebbe poi inopinatamente omesso di eseguire i lavori di bonifica nel sottotetto condominiale. Non solo ricorre anche in tal caso una violazione dei doveri propri del rapporto mandato, nonché di specifici doveri ex lege quali, segnatamente, quello di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, desumibile in via interpretativa dal tenore dell’art. 1135, comma 2, c.c., ma una violazione essa sì eziologicamente connessa in via immediata e diretta al successivo avvio del contenzioso.

Tanto premesso, dovendosi fare risalire quanto meno già al 13 giugno 2024 – data della missiva di alcuni condomini, diretta ad ottenere il rinvio della parte più onerosa dei previsti interventi urgenti – il momento a partire dal quale l’amministratore ha intrapreso la propria condotta inadempiente di doveri contrattuali e di legge, nel mentre è ben possibile far capo alla cornice della polizza sottoscritta il 19 aprile 2024, gli è che questa stessa impone di negare ogni spettanza a favore del ricorrente. Ai sensi, infatti, dell’art. 8.4 delle CGA, la copertura assicurativa opera esclusivamente per i sinistri verificatisi dopo il periodo di carenza, pari a 90 giorni per le controversie contrattuali. Essendo quella poi insorta con l’amministratore una controversia indubbiamente vertente sul corretto adempimento, da parte di questi, dei doveri contrattuali gravanti a suo carico, e risultando altresì la violazione contestata da collocare entro il periodo di carenza della garanzia invocata (Garanzia tutela legale), la domanda principale del ricorrente non può essere accolta e tanto determina altresì l’assorbimento di ogni altra domanda, eccezione o difesa.

 

 

 

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[1] Cfr. Trib. Aosta, 30 ottobre 2023, n. 317.

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