In primo luogo, il Collegio rileva che la gestione del sinistro da parte dell’impresa non appare improntata al pieno rispetto del principio di diligenza professionale nell’esecuzione del contratto. Dalla documentazione in atti risulta che, nel mese di luglio, l’impresa ha comunicato più volte il trasferimento della pratica tra diversi referenti interni e che, alla data del 31 luglio 2025, il trasferimento del veicolo in una più consona autofficina non era stato eseguito. Da questo punto di vista, l’impresa avrebbe dovuto conformare la propria condotta ai canoni della correttezza nella fase esecutiva del rapporto (v. artt. 1175 e 1375 c.c.). Infatti, i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, “rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto”[1].
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno emergente relativo al costo sostenuto per noleggiare un veicolo sostitutivo – al pari degli altri danni conseguenti al fermo del veicolo danneggiato – “è un danno conseguenza che può essere provato anche presuntivamente e non un danno in re ipsa. La prova che le spese sostenute per il noleggio del veicolo sostitutivo sono dovute al fermo tecnico del veicolo danneggiato non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessità di servirsene” e, cioè, nella dimostrazione dell’uso del veicolo sostitutivo, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo”[2].
Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che siano stati forniti elementi idonei a dimostrare che le spese di noleggio, per il periodo eccedente, sono conseguenza della durata della gestione (in particolare della mala gestio) del sinistro imputabile all’impresa, la quale è tenuta al rimborso di quanto ingiustamente pagato dal ricorrente, anche in assenza di una specifica pattuizione.
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[1] Così Cass. Civ., Sez. II,10 gennaio 2025, n. 656; Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853.
[2] V. Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 27389.