La Corte d’Appello, confermando la decisione assunta in primo grado ed equiparando espressamente la disciplina dei contratti finanziari (art. 23 TUF) a quella dei contratti bancari (art. 117 TUB), ha affermato:
“Come osservato dal Giudice di primo grado, stante la previsione della disposizione, la consegna della documentazione contrattuale è un requisito funzionale della forma ed è posta sullo stesso piano della redazione per iscritto dell’accordo. La sua omissione comporta una nullità speciale, che si differenzia dalle regole tradizionali civilistiche che regolano l’invalidità nel negozio. Diversamente argomento, se si ritenesse sufficiente, per l’intermediario, raccogliere la sottoscrizione del cliente e/o dare esecuzione al contratto appare evidente che la finalità di tutela del contraente più debole, voluta dall’art. 23 t.u.f., risulterebbe compromessa.’’.