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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 16 dicembre 2025, n. 11113.

Massima redazionale

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione pubblicata nella giornata di ieri, ha statuito i seguenti principi di diritto:

«La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.

Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

L’omissione dell’intermediario i) pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato, funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF».

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