Nota a Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2026, n. 188.
Con l’ordinanza oggetto di commento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di fideiussioni antitrust.
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Il fatto
Il ricorrente si era visto respingere il gravame proposto alla Corte distrettuale avverso il rigetto dell’opposizione del medesimo ad un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, perché egli era garante, in qualità di fideiussore, delle obbligazioni assunte, attraverso la conclusione di un contratto di mutuo fondiario, da una società debitrice principale, la quale poi è stata dichiarata fallita.
La corte di appello adita ha disatteso il gravame contro la sentenza del giudice di primo grado per quattro motivi: a) la tesi della nullità integrale della fideiussione rilasciata dal ricorrente, poiché conforme allo schema ABI ritenuto da Banca d’Italia conforme ad un’intesa restrittiva della concorrenza, non poteva esser accolta in quanto si doveva ritenere che la nullità della singole clausole non pregiudicavano – anzi, addirittura, avvantaggiava – al posizione del garante-fideiussore, che risultava in tale modo maggiormente tutelato proprio grazie all’espunzione di queste singole clausole conformi al modello ABI, e sia perché non avevo né dedotto e né provato che tali clausole avessero avuto concreta applicazione alla fattispecie; b) infondata era anche la doglianza concernente l’applicazione da parte dell’ente creditizio di un tasso superiore al TAEG indicato nel contratto, perché quest’ultimo ha una funzione meramente informativa, e non costituisce un requisito essenziale del contratto; c) non meritevoli di accoglimento neanche le contestazioni circa l’insufficienza della documentazione posta a fondamento della domanda monitoria e conseguente indeterminatezza dei criteri con i quali la banca aveva preteso la quantificazione, poiché, in concreto, la stessa ha operato una indicazione delle singole voci creditorie connesse al mutuo ed invece il ricorrente (appellante in quel caso) ha mosso semplici contestazioni generiche, indirizzato al solo profilo del calcolo degli interessi ex art. 2855 del codice civile[1]; d) infine, ha disatteso ogni contestazione riguardo la prova della cessione del credito, poiché il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’avviso della cessione in blocco dei crediti oggetti della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, riportasse indicazioni univoche, al fine di individuare con certezza i crediti ceduti.
Il ricorrente, quindi, ha proposto ricorso alla Corte di legittimità al fine di cassare la sentenza di secondo grado, basandosi su tali motivi di appello.
La decisione e i motivi
La Suprema Corte ha rigettato totalmente il ricorso proposto. Nello specifico, per quanto concerne la tesi del ricorrente riguardo la nullità totale della fideiussione (quindi il primo motivo di doglianza, che rappresenta il “cuore” della questione), la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che i contratti di fideiussione cosiddetti “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle[2] in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma secondo, lett. a), della Legge n. 287/1990[3] e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea[4] sono parzialmente nulli, ex art. 2, terzo comma della medesima legge[5] e dell’art. 1419 c.c.[6], in merito alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale che costituisce l’intesa vietata – restrittive concretamente della libera concorrenza – salvo che si possa desumere dal contratto , o che comunque venga comprovata, una diversa volontà delle parti[7], il quale accertamento è inerente al merito e, dunque, non sindacabile laddove sia assistito da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità. Vieppiù, si precisa che la corte territoriale ha ritenuto che non emergessero di fatto elementi per affermare l’interdipendenza di tali clausole; di conseguenza il motivo è altresì inammissibile perché impugnava l’affermazione della corte di appello adita su un piano di mera confutazione fattuale e con un’affermazione di carattere generale per la quale la nullità delle clausole che riproducono l’intesa restrittiva della concorrenza dovrebbe sempre estendersi necessariamente all’intero contratto. Inoltre, lo stesso ricorrente ha omesso di impugnare in modo adeguato l’ulteriore ratio decidendi, quella secondo la quale sarebbe stata allegata l’applicazione in concreto delle clausole nulle; a parere del Collegio della Corte è una mera contestazione dell’affermazione del giudice merito da parte del ricorrente, il quale ha svolto una censura inammissibile, allegando che sarebbe stato concretamente applicata la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.[8], poiché il ricorso ha omesso di specificare se l’eccezione di estinzione ex art. 1957 sia stata tempestivamente dedotta[9], ma ha anche svolto una deduzione che è preclusa dall’operatività ai sensi dell’art. 348 ter del codice di rito.
Anche il secondo motivo per i giudici di legittimità è infondato perché la decisione della corte di appello è conformata all’orientamento della Cassazione secondo il quale, in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo – detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) – è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, comprensivo altresì di oneri amministrativi di gestione, non rientrante nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la cui mancata “indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117[10] del D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB)”, perché una tale indicazione è prevista a pena di nullità solo nel caso del credito al consumo ai sensi dell’art. 125bis del Tub; infatti, essa determina solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, non anche una maggiore onerosità, ricavabile dalla sommatoria di oneri e singoli voci di costi elencati nel contratto[11].
Per quanto concerne il terzo motivo la Suprema Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non ha censurato in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice di secondo grado non ha affermato che il ricorrente avesse l’onere della prova in ordine all’insussistenza del credito azionato dalla Banca; al contrario, ha osservato – dopo aver richiamato il principio generale sulla valenza probatoria ridotta del saldaconto ai sensi dell’art. 50 TUB[12] – che l’istituto di credito aveva operato un’individuazione dettagliata delle poste che componevano il credito, a differenza del ricorrente-fideiussore che contestava la sola componente fondata sugli interessi.
Allo stesso modo, il quarto motivo è stato giudicato inammissibile dai giudici di legittimità per aver violato la regola di specificità; inoltre, per gli stessi giudici, la Corte distrettuale ha ritenuto che gli elementi indicati in Gazzetta Ufficiale fossero sufficienti per provare la titolarità attiva del credito in capo al cessionario, conformandosi all’indirizzo della Corte di Cassazione il quale statuisce che “l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nella GU, ex art. 58 TUB[13], può costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetti di contestazione” quando le indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell’operazione di trasferimenti in blocco[14], purché resti fermo il principio per il quale tale accertamento, operato dal giudice di merito, e riservato a quest’ultimo, traducendosi in una valutazione del materiale probatorio concernente l’esistenza della cessione, risulti, laddove motivato, insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti casi in cui è ancora possibile ed ammissibile il c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità, con esclusione della possibilità di invocare l’ipotesi di violazione o falsa applicazione di una norma di legge[15].
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[1] L’art. 2855 c.c., rubricato «Estensione degli effetti della iscrizione», al secondo comma recita: “[…] 2. Qualunque sia la specie di ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità, le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.”
[2]Cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2017, ord. n. 29810, il cui principio di diritto stabilisce che: “In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione ‘a valle’ di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016), a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
[3] L’articolo suddetto dispone: “[…] 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali […]”
[4] L’Articolo 101 del TFUE vieta gli accordi tra imprese nel territorio dell’Unione Europea.
[5] L’art. 2 della Legge 287/1190 stabilisce al terzo comma: “3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
[6] L’art. 1419 c.c., rubricato «Nullità parziale», dispone: “1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 2. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
[7] Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2024, ord. n. 6685; Cass. civ., Sez. III, 4 luglio 2023, ord. n. 18794.
[8] L’art. 1957 c.c., rubricato «Scadenza dell’obbligazione principale», recita: “1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. 2. La disposizione di applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. 3. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. 4. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”
[9] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2025, ord. n. 185, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “La nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è rilevabile d’ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che – al detto fine – si deve considerare che l’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa.”
[10] Nel caso di specie rilevano i commi 4, 6 e 7 dell’art. 117 TUB che dispongono: “4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
[11] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39169; Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2023, ord. n. 4597.
[12] Si ricorda che l’art. 50 TUB recita: “1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”
[13] Giova segnalare che l’art. 58 TUB, al secondo comma, statuisce che: “2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
[14] Cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944.
[15] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 2024, ord. n. 28790; Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277.
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Info sull'autore
Laureato in Giurisprudenza, presso l'Università Roma Tre, con una tesi in diritto privato, sulla fideiussione del socio, del consumatore e del familiare. Ha svolto la pratica forense, occupandosi principalmente di diritto civile e diritto amministrativo, in uno studio legale a Roma. Ha conseguito il Master di secondo livello in "Diritto d'impresa" presso la Luiss School of Law - Università Luiss Guido Carli. Collabora con riviste giuridiche online.