La Risposta n. 299/2025 dell’Agenzia delle Entrate esclude la configurabilità dell’abuso del diritto in relazione alla discrasia temporale intercorrente tra la deducibilità degli interessi passivi (imputati per competenza, in capo all’ente emittente) e l’assoggettamento a imposizione degli interessi attivi (secondo il principio di cassa, in capo all’obbligazionista), inerenti ai prestiti obbligazionari di tipologia one coupon. L’Amministrazione finanziaria ha qualificato tale sfasamento come una caratteristica connaturata e fisiologica del negozio giuridico perfezionato, da cui non può discendere un indebito vantaggio fiscale, precludendo, ab origine, la sussistenza del presupposto fondamentale per l’attivazione della disciplina anti-abuso.
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1. Premessa: il profilo ermeneutico sottoposto all’amministrazione e la fattispecie delle obbligazioni one coupon.
L’istanza di interpello esaminata dall’Agenzia delle Entrate verte sulla posizione di una società che si prefigge l’attuazione di rilevanti investimenti. A tal uopo, la medesima società ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato e unsecured, con un orizzonte temporale esteso a 15/20 anni. I titoli in esame saranno caratterizzati dalla clausola “one coupon”, la quale prevede l’erogazione di un’unica cedola, comprensiva dell’intera massa di interessi maturati, solamente alla scadenza finale del prestito. Il tasso di interesse annuo composto massimo è stabilito nel 16,5 per cento. La questione dirimente sottoposta all’Amministrazione finanziaria atteneva alla potenziale configurazione di un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il timore era generato dalla discrasia temporale intercorrente tra la tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori (imposta secondo il criterio di cassa, al momento dell’effettivo incasso alla scadenza) e il riconoscimento fiscale degli interessi passivi in capo alla Società emittente (riconosciuto secondo il criterio della competenza economica, in ragione della loro maturazione nei diversi periodi d’imposta). L’Istante ha sostenuto che tale disallineamento è da considerarsi connaturato, fisiologico e tipico di tutti i prestiti obbligazionari one coupon, e che la fattispecie negoziale fosse ordinaria e strumentale al reperimento di risorse finanziarie a lungo termine.
2. Il paradigma normativo sull’abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000).
Affinché l’Amministrazione finanziaria possa contestare l’abusività di una data operazione, è necessario che essa identifichi e provi il congiunto verificarsi di tre elementi costitutivi, in ossequio alla citata normativa:
- Il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito”, circostanza che si configura laddove si realizzino «benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario».
- L’assenza di “sostanza economica” dell’operazione, la quale ricorre in presenza di «fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali».
- L’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale indebito” quale scopo precipuo dell’operazione.
L’insussistenza di uno solo di tali presupposti inficia la possibilità di qualificare l’operazione come abusiva. In ogni caso, la disciplina esclude la censurabilità di quelle operazioni che risultino giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.
3. La valutazione dell’agenzia: insussistenza di un vantaggio fiscale indebito.
L’Agenzia delle Entrate ha proceduto all’esclusione della fattispecie di abuso del diritto, focalizzando la propria analisi sul primo elemento, ovvero l’insussistenza di un vantaggio fiscale qualificabile come indebito. L’Amministrazione ha rilevato che l’operazione descritta ha come scopo ultimo quello di finanziare “investimenti strategici” volti all’espansione del fatturato con apprezzabili ricadute occupazionali, assicurando un’idonea iniezione di capitali per la copertura di un significativo piano finanziario. Per tale motivo, la discrasia temporale tra l’imposizione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti e la deducibilità degli interessi passivi in capo alla società non è stata considerata contra legem rispetto alla ratio delle norme fiscali. Tale sfasamento è stato interpretato come il peculiare e fisiologico funzionamento contabile del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon, derivante dalla corretta applicazione dei diversi criteri di imputazione temporale previsti per i soggetti coinvolti.
4. Conclusioni: la non abusività della discrasia temporale.
La Risposta n. 299/2025 perviene alla conclusione che, data l’insussistenza di un indebito vantaggio fiscale nei termini esposti, non si rende necessario procedere al riscontro degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie elusiva (segnatamente, l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio). Il parere espresso è vincolato e presuppone la veridicità e la concreta attuazione dei fatti e degli elementi forniti dall’Istante. Il documento, in coerenza con l’indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025, ha accertato il pieno rispetto della ratio della normativa applicata, escludendo ipso facto la censurabilità dell’operazione. L’operazione è, pertanto, ritenuta non abusiva.
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