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La giurisprudenza comunitaria si è interrogata sulla possibilità, concessa ad un consumatore, di cedere, ad una società terza, il proprio credito risarcitorio vantato nei confronti di un istituto di credito, in ragione della natura personale, o meno, dello stesso.

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La questione in esame, per la propria peculiarità, merita un approfondimento trasversale, che coinvolga tanto la normativa nazionale, quanto quella comunitaria.

L’istituto della cessione del credito, infatti, nasce al fine di facilitare la circolazione della ricchezza, bilanciando la libertà negoziale del creditore con la necessità di tutelare la posizione del debitore ceduto e l’affidamento del cessionario.

L’ordinamento giuridico italiano, all’art. 1260 c.c., sancisce il principio della libera cedibilità dei crediti. La norma stabilisce che il creditore, definito cedente, possa trasferire il proprio diritto di credito a un terzo, detto cessionario, senza che sia necessario il consenso del debitore, noto come debitore ceduto.

Non tutte le tipologie di credito, però, possono essere oggetto di libera circolazione.

La norma, invero, vieta il trasferimento di un credito, quando lo stesso abbia carattere strettamente personale (come, ad esempio, un credito alimentare) o qualora il trasferimento sia precluso dalla legge o da un accordo tra le parti.

Il nocciolo della questione ad oggetto i limiti della trasferibilità di un credito è stato recentemente oggetto di un approfondimento, operato nell’ambito dell’ordinamento europeo.

È stata, infatti, proprio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a pronunciarsi compiutamente sul tema, con sentenza del 9 ottobre 2025, ponendo le basi per una riflessione che, necessariamente, dovrà coinvolgere l’ordinamento nazionale.

In particolare, la giurisprudenza comunitaria si è interrogata sulla possibilità, concessa ad un consumatore, di cedere, ad una società terza, il proprio credito risarcitorio vantato nei confronti di un istituto di credito, in ragione della natura personale, o meno, dello stesso.

Il caso, proposto dal Tribunale Circondariale di Varsavia Centro, vedeva un consumatore cedere un proprio credito risarcitorio – derivante da un inadempimento degli obblighi informativi, posto in essere da un istituto di credito – ad una società terza, che aveva agito – per il recupero del medesimo – direttamente nei confronti della Banca. Il contratto di cessione prevedeva, altresì, che il consumatore ricevesse il 50% dell’importo del credito recuperato e che la cessionaria trattenesse il restante 50%.

La Banca, convenuta in giudizio, aveva eccepito la legittimità della cessione del credito risarcitorio, poiché perfezionata in asserita violazione dell’art. 22 della direttiva 2008/48 in materia di credito al consumo (cd. Consumer Credit Directive I).

L’art. 22, paragrafo 2 della direttiva 2008/48 in esame, invero, stabilisce il principio dell’irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore e conferisce mandato agli Stati Membri “affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondano alla direttiva stessa”. 

Tale disposizione è considerata un pilastro del sistema di protezione, impedendo che la tutela accordata al consumatore possa essere vanificata da pattuizioni contrattuali che inducano il soggetto a rinunciare ai propri diritti.

Ne consegue che qualsivoglia clausola contrattuale, che limiti o escluda i diritti previsti dalla direttiva, debba essere dichiarata nulla.

Tale forma di invalidità, posta a presidio di un interesse pubblico economico e a tutela della parte debole del rapporto contrattuale, è tanto grave da non poter essere sanata neppure dalla specifica sottoscrizione della relativa clausola.

A completamento, il paragrafo 3 dell’art. 22 introduce un ulteriore e complementare meccanismo di tutela, imponendo agli Stati membri di adottare misure per prevenire l’elusione delle disposizioni della direttiva, allo scopo di garantire l’effettività della protezione del consumatore, che si trova in una posizione di strutturale inferiorità negoziale e informativa rispetto al professionista.

In sintesi, l’articolo 22 della Direttiva 2008/48/CE svolge una duplice funzione essenziale:

  1. Sancisce l’imperatività delle tutele previste, rendendo i diritti del consumatore irrinunciabili e nulle le clausole contrattuali contrarie.
  2. Previene l’aggiramento della disciplina, obbligando gli Stati membri a vigilare affinché la sostanza delle protezioni non venga svuotata da abili costruzioni formali nei contratti.

Ebbene, la Corte di Giustizia Europea, considerato l’obbiettivo di garantire al consumatore l’effettività del diritto vantato e di assicurarne un alto livello di protezione, ha sancito che un’interpretazione estensiva della nozione di “rinuncia” di cui all’art. 22 della direttiva 48/2008 andrebbe a vanificare la ratio stessa della normativa, precludendo allo stesso soggetto debole la possibilità di veder soddisfatti i propri interessi.

La cessione di un diritto di credito risarcitorio costituisce – secondo la CGUE – una delle possibilità giuridiche, eventualmente previste dall’ordinamento giuridico nazionale, che consenta ai consumatori di difendere i propri diritti, evitando di incorrere in difficoltà e costi che potrebbero dissuaderli dall’intraprendere iniziative personali nei confronti dell’istituto di credito interessato.

La pronuncia in esame ha una portata innovativa, poiché estende il meccanismo già in vigore per il recupero dei crediti deteriorati, applicandolo al consumatore, con alcuni accorgimenti. La cessione a una società terza di un credito risarcitorio verso una banca, è, infatti, un’operazione accordata dall’ordinamento. Il cessionario acquisisce la piena legittimazione a riscuotere il credito, ma ha l’onere di fornire prova dell’an e del quantum.

D’altro canto, la posizione del professionista cessionario è protetta rispetto a eventuali domande restitutorie o riconvenzionali promosse dall’istituto di credito debitore, che devono essere indirizzate al creditore originario, avendo ad oggetto – la cessione – esclusivamente il singolo credito e non, invece, l’intero rapporto contrattuale sottostante.

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