Nota a Trib. Parma, Sez. II, 12 novembre 2025, n. 1154.
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1154/25 del 12.11.2015, ha stabilito che la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, da parte di Poste Italiane, costituisca una violazione meritevole di risarcimento.
I contitolari, per effetto della successione dall’originario sottoscrittore, di 5 Buoni appartenenti alla serie 18B, per un valore complessivo di euro 25.000,00, sottoscritti nell’ottobre 2005, si recavano nel corso del 2023 presso l’ufficio postale in cui il de cuius aveva sottoscritto i titoli per chiederne la relativa riscossione, ma si vedevano eccepire, da Poste Italiane, l’avvenuta prescrizione dei titoli. Secondo Poste, essendo trascorso un periodo superiore ai 10 anni rispetto all’effettiva data di scadenza dei Buoni, prevista a 18 mesi dall’emissione dei titoli e dunque avvenuta nell’aprile del 2007, i Buoni portati dagli eredi dell’originario titolare risultavano irrimediabilmente prescritti.
Gli eredi dell’originario risparmiatore, previo infruttuoso reclamo scritto a Poste Italiane, intraprendevano la causa davanti al Tribunale di Parma, chiedendo il risarcimento del danno per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna ed in violazione del principio di correttezza e diligenza professionale gravante su Poste Italiane.
I ricorrenti evidenziavano, infatti, come il Decreto del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio e Della Programmazione Economica del 19.12.00, agli artt. 3 e 6 preveda che per la tipologia di Buoni della serie “18B” emessi nel 2005 il Foglio Informativo debba essere specificatamente consegnato, dal momento che a seguito del sopra citato Decreto non è più obbligatorio che le informazioni riguardanti il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto ecc. debbano essere riportate nel retro di ciascun titolo.
Il Tribunale di Parma rilevava come al momento della consegna dei titoli Poste Italiane avrebbe dovuto rilasciare anche il Foglio Informativo Analitico, dal momento che tale prescrizione è imposta dall’art. 3 comma 1 del D.M. Tesoro del 19.12.2000, circostanza, questa, che Poste non è riuscita a dimostrare nel corso del giudizio. Sempre secondo il Tribunale di Parma la mancata consegna del suddetto Foglio Informativo, oltre a comportare, per i titolari dei Buoni, di essere incorsi nella prescrizione estintiva del proprio credito, costituisce una violazione del generale principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 c.c. e del dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c.
Poste Italiane, a propria difesa, sosteneva che i risparmiatori avrebbero potuto e dovuto accertare, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, l’effettiva data di scadenza dei titoli e di conseguenza anche il termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale investito e che, a causa della condotta negligente dei medesimi, si sarebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta negligente addebita a Poste per la mancata consegna del Foglio Informativo e il danno lamentato dai risparmiatori.
Il Tribunale di Parma, al riguardo, riteneva che onerare i titolari dei Buoni del dovere di ricercare autonomamente informazioni sui titoli acquistati imporrebbe di rendere obbligatoria tale condotta fin dal momento della sottoscrizione dei titoli, mentre è a Poste Italiane che la normativa in vigore impone l’obbligo specifico di fornire agli investitori le informazioni complete e idonee a consentire loro di esercitare i propri diritti senza incorrere nella prescrizione.
Il Tribunale di Parma, alla luce delle sopra richiamate considerazioni, ha così condannato Poste Italiane al pagamento in favore dei contitolari dei Buoni della somma corrispondente al valore capitale di questi ultimi, oltre agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla scadenza dei Buoni fino al saldo.
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