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Nota a Trib. Catania, Sez. IV, 29 ottobre 2025, n. 5250.

Studio Mascellaro Fanelli

1. Il fatto.

Il Tribunale di Catania in data 29/10/2025 ha emesso la sentenza n.5250, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto due contratti di apertura di credito in conto corrente in cui il fideiussore opponente eccepiva la nullità delle cms, la nullità delle modifiche in peius delle condizioni economiche, la presunta usurarietà dei tassi pattuiti

 

2. Non è illegittima la cms nel periodo antecedente la legge n. 2/2009 in quanto dotata di un preciso fondamento causale.

Il Tribunale di Catania in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto due contratti di apertura di credito in conto corrente ha ammesso la legittimità della commissione di massimo scoperto giacché dotata di un preciso fondamento causale e conforme alle disposizioni normative pro tempore vigente, ma ha contestualmente precisato e ribadito che se in contratto non si rinvenisse il tasso, la modalità di calcolo e la periodicità, essa resterebbe indeterminata.

Più dettagliatamente l’accorto Magistrato siciliano ha ritenuto che la clausola che introduceva la cms, era validamente pattuita giacché indicava espressamente il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità con cui è stata applicata la commissione. Conseguentemente ha negato la presunta, lamentata nullità derivante dall’illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto.

 

3. Le variazioni in peius delle modifiche ex 118 Tub vanno contestate specificamente.

Il Tribunale siciliano, dopo aver rilevato la valida pattuizione e ratifica ex art. 1341, comma 2, c.c., della clausola con cui la banca si riservava la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche pattuite, anche in senso sfavorevole al correntista, ha rilevato che “l’opponente ha contestato del tutto genericamente la modifica in peius di condizioni contrattuali, omettendo di allegare quali variazioni sarebbero state illegittimamente applicate dalla banca. Ne consegue l’infondatezza, per genericità, della doglianza.”

 

4. L’eccezione di usurarietà non può essere formulata genericamente.

La sentenza in commento ha esposto con mirabile chiarezza, che l’entità usuraria degli interessi pattuiti, va provata e che chi eccepisce l’usurarietà ha il precipuo onere di provare il tipo di contratto, la clausola negoziale, il tasso praticato, il TEGM ed il decreto ministeriale di riferimento.

Altro punto di rilievo della sentenza è che il Tribunale ha evocato il disposto nomofilattico delle SS.UU. C. Cassazione n.19597/2020 puntualizzando che pur inerendo specificamente agli interessi di mora presenta “considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi”.

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