Sulla base delle precisazioni fornite dall’ESMA nelle “Questions & Answers on Mifid II and Mifir investor protection and intermediaries topics”, non possono dirsi conformi alla normativa di settore report consulenziali che si limitino apoditticamente a definire le operazioni come adeguate al profilo del cliente, tramite dichiarazioni in cui viene genericamente attestata l’adeguatezza dell’operazione, riportando soltanto il profilo finanziario assegnato al cliente, l’esito delle verifiche svolte e gli indici in base al quale il giudizio è stato eseguito, e omettendo invece di descrivere la consulenza resa e le motivazioni concrete per cui la raccomandazione fornita risulti coerente rispetto alla durata dell’investimento, alle conoscenze ed esperienze e alla propensione al rischio del cliente, anche in termini di capacità di sostenere perdite[1].
Ebbene, i report in atti presentano proprio tali carenti caratteristiche, non essendo caratterizzati da un effettivo ed adeguato livello di personalizzazione. Del pari, fa emergere criticità la modalità di profilatura adottata dall’Intermediario resistente, che ha provveduto a raccogliere le informazioni funzionali alle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza in un unico questionario intestato a entrambi i soggetti cointestatari del rapporto, in contrasto con i canoni di diligenza richiesti dalla normativa di settore e con le previsioni dell’art. 54, par. 6, del Regolamento delegato UE 565/2017, che impone all’impresa d’investimento di elaborare ex ante e applicare una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione di adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica «specificando tra l’altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento». Invero, la compilazione di un unico questionario per una pluralità di investitori non può dirsi documento idoneo a raccogliere le specifiche caratteristiche di ogni singolo investitore[2]. Gli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II del 2018 sul punto prefigurano due possibilità per l’intermediario: i) invitare il gruppo di persone fisiche a designare un rappresentante, prevedendo che la designazione debba avvenire per iscritto ed essere registrata dall’impresa; ii) raccogliere informazioni su ogni singolo cliente e valutare l’adeguatezza per ogni singolo cliente, delineando i comportamenti da seguire per ciascuna delle due ipotesi.
Nella controversia all’esame, invece, nulla di tutto ciò si rileva essere stato fatto dall’Intermediario.
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[1] Cfr. ACF, 2 luglio 2025, n. 8093.
[2] Cfr. ACF, 29 aprile 2025, n. 7976.