Nota a Trib. Brindisi, 16 ottobre 2025.
Segnalazione a cura dell'Avv. Gianfredi Perrucci
Massima redazionale
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, è stata ravvisata l’usurarietà originaria del contratto di mutuo. Con particolare riguardo al contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, deve rilevarsi che il rimborso del finanziamento è stato previsto al tasso di interesse mensile variabile – determinato dalla sommatoria di una quota fissa pari a 1,70% annui e di una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR – mediante il pagamento di duecentoquaranta rate mensili. Invero, la prescrizione inerente al criterio di calcolo del parametro EURIBOR non è specificata in contratto e, dunque, non si comprende se esso sia stato rilevato su base “360” o “365”, a seconda del numero di giorni presi in considerazione per il calcolo. Perciò, sulla scorta dell’accertamento peritale espletato, il parametro indicato non presenta il carattere di oggettiva determinabilità necessaria.
L’art. 4 del citato contratto specifica, altresì, che il tasso di mora è variabile ed è determinato trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria «mutui con garanzia ipotecaria» praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuta dalla Banca di Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell’art. 2 comma 1 legge n. 108 del 1996. Il tasso soglia (T.S.U.) applicabile ratione temporis, ossia del quarto trimestre del 2009 (D.M. 24 settembre 2009), era pari al 4,875% per la categoria «mutuo ipotecario a tasso variabile» (3,25% aumentato della metà). Il valore del TAEG/ISC, inoltre, era pari al 3,14%, alla luce del primo elaborato peritale depositato in atti in data 14 dicembre 2023.
Sennonché, il CTU ha accertato l’usurarietà del TAEG applicato in contratto per superamento del tasso soglia vigente pari al 4,875% (cfr. elaborato peritale dell’11 novembre 2024). Invero, secondo una prima opzione interpretativa relativa alla verifica del TAEG indicato nel mutuo sviluppato con il regime finanziario applicato dall’Istituto di credito, il consulente aggiungendo «l’ulteriore onere di euro 1.000,00 per la intermediazione ed euro 6.316,80 per la sopra indicata polizza» con conseguente diminuzione dell’esposizione debitoria in complessivi €.56.819,49, ha accertato che «il TAEG calcolato è pari al 4,57%, che messo in relazione con il tasso soglia vigente, che si rammenta essere stato del 4,875% […] fa concludere che il tasso soglia non è stato superato». Tuttavia, alla luce di un secondo prospetto, comprensivo, anch’esso, degli oneri a carico dei mutuatari in caso di inadempimento, ma con calcolo del TAEG parametrato al regime finanziario della capitalizzazione semplice (con conseguente ulteriore minore esposizione debitoria per €.53.917,78), il TAEG sugli interessi corrispettivi risulta pari al 5,22%, «tenendo conto anche degli oneri aggiuntivi relativi alle spese di intermediazione e della ipotetica assicurazione e tenendo conto, altresì, del maggiore esborso dovuto al differenziale fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice». Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU – che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi – può ritenersi accertata l’usurarietà del TAEG sulla scorta del regime finanziario della capitalizzazione semplice, comprensiva anche del maggior esborso derivante dal regime applicato dall’Istituto di credito.
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