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Nota a ABF, Collegio di Torino, 28 maggio 2025, n. 5187.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

«La maggior parte di coloro che per primi filosofarono

ritennero che i soli principi di tutte le cose fossero quelli di specie materiale,

perché ciò da cui tutte le cose hanno l’essere,

da cui originariamente derivano e in cui alla fine si risolvono,

pur rimanendo la sostanza ma cambiando nelle sue qualità,

questi essi dicono è l’elemento, questo il principio (ἀρχή) delle cose

e perciò ritengono che niente si produce e niente si distrugge,

poiché una sostanza siffatta si conserva sempre»

(Aristotele, “Metafisica”)

 

Il principio (ἀρχή) delle cose è concetto che occupa le riflessioni dei filosofi da sempre. Non è un caso che Aristotele, nella Metafisica, sottolinei che un siffatto concetto fosse stato oggetto di speculazione già ad opera dei filosofi presocratici, i quali ritennero che siffatto principio fosse da indentificarsi nella “sostanza” che è l’essere stesso delle cose che – pur potendo mutare nei suoi elementi e nelle sue qualità (nelle sue accidentalità o manifestazioni, diremmo) – resta immutabile nella sua primigenia essenza, da cui tutto promana e a cui tutto si risolve.

Preliminarmente, scusandoci con i cultori di filosofia per le approssimazioni concettuali (tipiche dell’autodidatta), troviamo che in tale quadro concettuale possano essere inquadrate le riflessioni svolte dal Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario nella sua Decisione n. 5187 del 28 maggio 2025. Il caso sottoposto al giudice arbitrale concerne la doglianza del titolare di un conto corrente cointestato a fronte della modifica del tasso creditore e dell’applicazione delle spese di tenuta conto, in assenza di modifica unilaterale giustificata o accettazione di condizioni peggiorative da parte di tutti i titolari del rapporto. Tali modifiche, difatti, erano state accettate – per iscritto – da uno solo dei cointestatari del rapporto.

Il Collegio sabaudo decide per il mancato accoglimento del ricorso della clientela così argomentando: «L’oggetto del decidere attiene, quindi, alla eccepita eventuale illegittimità della variazione di condizioni economiche concordata con uno solo degli intestatari del conto corrente. In merito, dall’estratto del contratto di conto corrente in atti si evince che risulta pattuita la facoltà dei cointestatari di operare disgiuntamente sul rapporto medesimo; in tale documento sono altresì espressamente indicati i casi in cui è richiesta la firma congiunta, tra i quali non risultano comprese le modifiche contrattuali. Si rammenta, inoltre, il disposto dell’art. 1854 c.c.: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. […] Alla luce, quindi, delle circostanze emerse, della normativa vigente e della documentazione contrattuale in atti ed in conformità con l’orientamento dei Collegi, deve ritenersi che, nel caso che ci occupa, la modifica delle condizioni negoziali inerente la gestione del rapporto e non la strutturazione del medesimo possa essere apportata disgiuntamente senza necessità del consenso degli altri contitolari».

Il principio di diritto espresso dal Collegio distingue, pertanto, tra “condizioni negoziali inerenti la gestione del rapporto” (tra cui rientrano le variazioni delle condizioni economiche) e “la strutturazione” del rapporto medesimo. Espressione, quest’ultima, che parrebbe dovere essere ricondotta alla definizione/delineazione contrattuale del rapporto stesso. Se la strutturazione del rapporto è e resta insuscettibile di variazioni, fatto salvo che esse non vengano concordemente accettate da tutte le parti del contratto, altrettanto non può sostenersi con riguardo alle singole condizioni contrattuali che non attingono la struttura del contratto (verrebbe da dire, riportandosi al richiamo filosofico della premessa, la sua “sostanza”, ma “elementi” in cui siffatta “sostanza” viene a estrinsecarsi).

Il Collegio di Napoli, con propria Decisione n. 8104 del 21 settembre 2016 (richiamata dal Collegio di Torino) ebbe già a esprimersi nei medesimi termini in un caso analogo, anch’esso relativo a un contratto cointestato a firme disgiunte. «Il Collegio, con riferimento a un deposito a firme disgiunte, è chiamato a valutare un possibile profilo di illegittimità della variazione di condizioni economiche concordata con uno solo degli intestatari del conto. L’illegittimità peraltro è da escludere, sia per il disposto dell’art. 13 del contratto stipulato fra banca e cliente (“Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione del Banco anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto al Banco da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti del Banco tutti i cointestatari in solido fra loro”), sia, soprattutto, per l’art. 1854 c.c. D’altra parte, la modifica delle condizioni è elemento che attiene alla gestione del rapporto e non anche alla strutturazione del medesimo, quindi, una volta acceso da entrambi, la gestione ben può essere separata anche per quanto attiene alle modifiche delle condizioni nel corso del rapporto. Del resto, la tutela dell’altro intestatario sta nella lettura, da parte di costui, degli estratti conto (da cui ovviamente può conoscere le condizioni applicate e che nel caso di specie risultano indirizzati ad entrambi i cointestatari all’indirizzo specificato nei documenti di identità) e se ciò non avviene, egli non può certo lamentarsi della gestione singola che egli stesso, insieme all’altro contitolare, ha impresso al rapporto».

Tali conclusioni dei collegi arbitrali inducono, peraltro, a condurre qualche breve considerazione in ordine alla natura del contratto di conto corrente cointestato nonché alle modifiche unilaterali ex art. 118 del Testo Unico Bancario.

Il quadro normativo di riferimento si rinviene, innanzitutto, nelle disposizioni codicistiche. L’art. 1854 del codice civile (rubricato “Conto corrente intestato a più persone”) stabilisce che “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Questa disposizione regola esclusivamente i rapporti esterni tra i cointestatari e la banca, attribuendo a ciascun intestatario la qualità di creditore o debitore solidale nei confronti dell’istituto di credito. Per i rapporti interni tra i cointestatari, invece, trova applicazione l’art. 1298 del codice civile (rubricato “Rapporti interni tra debitori o creditori solidali”), secondo cui “1. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. 2. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, questa distinzione è fondamentale: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente”.[1] La cointestazione genera, pertanto, una presunzione iuris tantum di contitolarità delle somme depositate, che comporta un’inversione dell’onere probatorio. Tale presunzione può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

La prassi bancaria, nella contrattualistica usualmente utilizzata, ha finito per integrare le scarne disposizioni codicistiche prevedendo, in maniera più o meno sistematica, l’introduzione di norme contrattuali che tendano a regolare i rapporti tra le parti stesse (i cointestatari) e l’istituto di credito.

«Tra le condizioni riportate nei contratti bancari, vanno ricordate alcune clausole frequenti, presenti nella modulistica, valevoli anche in casi di utilizzo congiunto del rapporto, che sono le seguenti: le comunicazioni della banca eseguite ad uno dei contitolari sono operanti nei confronti degli altri; i rappresentanti dei cointestatari devono essere nominati da tutti ma sono revocabili anche da uno solo; la banca può avvalersi della compensazione sino a concorrenza dell’intero suo credito anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuno solo dei cointestatari. Alcune clausole, invece, riguardano solo la cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto e sono le seguenti: i) occorre una comunicazione sottoscritta da tutti i cointestatari , per revocare o modificare la facoltà di uso disgiunto; ii) anche il singolo contitolare, però, può richiedere l’estinzione del rapporto; iii) in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente (mentre gli eredi tutti insieme), salvo opposizione di uno di essi (o di uno degli eredi) comunicata alla banca con raccomandata»[2].

Delineato tale quadro normativo in ordine al conto corrente cointestato e tornando, al quesito iniziale (se la variazione delle condizioni economiche possa essere accettata, nel contratto di conto corrente a firma disgiunte, dal singolo cointestatario), si ribadisce che un tale quesito ha trovato positiva soluzione in entrambe le richiamate pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario e ciò sul presupposto che siffatte variazioni non incidono sulle condizioni fondamentali (strutturali, per utilizzare la medesima terminologia del Collegi di Torino e di Napoli) del contratto (variazioni che richiederebbero il consenso di tutti i cointestatari, in quanto ciascuno di essi è parte del rapporto contrattuale con la banca), ma si concretizzano piuttosto in operazioni di gestione ordinaria del conto corrente che, ove sia prevista la facoltà di firma disgiunta, ciascun cointestatario può operare autonomamente nei rapporti con la banca.

Del resto, a una tale conclusione potrebbe pervenirsi argomentando dall’esame dell’art. 118 T.U.B. (rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”), il quale stabilisce che “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”. La formulazione normativa fa espresso riferimento alle “condizioni previste dal contratto”, evidenziando – a prescindere da quanto possa prima facie evincersi dalla rubrica dell’articolo – che l’oggetto della modifica deve necessariamente preesistere nell’assetto negoziale originario. In altri termini, e tornando alla “sostanza” di presocratica memoria, le variazioni unilaterali di cui all’art. 118 T.U.B. non possono introdurre – proprio perché unilaterali – nuove clausole contrattuali non concordemente pattuite dalle parti così alterando l’originario equilibrio sinallagmatico del contratto. In tali clausole – o rectius nel bilanciamento che in esse si è intesso operare dei rapporti/interessi contrattuali tra e delle parti – sta la “sostanza” del contratto stesso ed essa è da ritenersi intangibile ad opera di iniziative unilaterali che violerebbero quel neoformalismo giuridico (funzionale, non squisitamente formale) che il legislatore ha inteso porre, stabilendo la forma scritta per i contratti bancari di cui all’art. 117 T.U.B.

Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza arbitrale hanno avuto modo di pronunciarsi reiteratamente. «Allo stesso modo – sostiene il Prof. Francesco Giacomo Viterbo[3] l’eccezione all’immodificabilità del contratto senza il consenso delle parti, è limitata solo ed esclusivamente alla possibilità di variare clausole e/o condizioni contrattuali esistenti, e non può essere utilizzata per introdurre clausole e/o condizioni ex novo che possano incidere in maniera sostanziale sull’equilibrio iniziale del rapporto contrattuale, addirittura modificando, anche solo parzialmente, la natura del contratto stesso (in tal senso si esprime il Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 21 febbraio 2007, n. 5574; si rinvia, inoltre, a ABF Coll. Napoli, 1° marzo 2011, n. 399 e 28 aprile 2010, n. 300; di recente cfr. Coll. Roma, 20 febbraio 2017, n. 1633[4]; Coll. Torino, 5 maggio 2017, n. 4845[5]; Coll. Milano, 12 maggio 2015, n. 3724, ove il divieto si estende all’introduzione di clausole modificative di precedenti clausole nulle; Coll. Roma, 30 settembre 2015, che esclude l’eventuale rinegoziazione unilaterale del mutuo “giacché questa presuppone una nuova definizione del rapporto contrattuale che non può prescindere dal consenso delle parti”; in dottrina v. Pagliantini, La nuova disciplina del c.d. ius variandi nei contratti bancari: prime note critiche , nella Rivista “I Contratti”, 2011, 193)».

Come si intuisce, la filosofia ci ha indicato la via. La sostanza, quale essenza in sé immodificabile, non può subire variazioni. Da essa tutto promana e ad essa tutto ritorna (e, fuor di metafora, si sta discorrendo del contratto di conto corrente per così come pattuito tra le parti). Solo quello che è qualità o accidentalità (elementi che non alterano la sostanza, ma ne rappresentano manifestazione fenomenica, restando al linguaggio filosofico) può essere fatto oggetto di accettazione anche ad opera del singolo cointestatario ove il rapporto sia regolato (condizione anch’essa prevista nelle originarie clausole contrattuali) nella forma delle firme disgiunte.

 

 

 

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[1] Cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9757 del 14 aprile 2025: «Nel rapporto di conto corrente bancario cointestato, la presunzione legale iuris tantum di cui all’art. 1298, secondo comma, cod. civ., secondo cui debito e credito solidale si dividono in quote uguali salvo che non risulti diversamente, può essere superata mediante la dimostrazione che le somme versate sul conto appartengano esclusivamente ad uno dei cointestatari, non essendo sufficiente provare la mera materiale operazione di versamento da parte di uno solo dei contitolari. La presunzione può essere vinta attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti che dimostrino la pertinenza esclusiva delle somme ad uno dei cointestatari, come nel caso in cui si provi che i versamenti provengano da un conto personale del cointestatario o da bonifici effettuati da terzi in suo favore. Nei rapporti interni tra correntisti, ciascun cointestatario, pur avendo facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza […]».

[2] Massimo Rubino De Ritis, “Il conto corrente bancario” in “Diritto Bancario”, diretto da Fernando Greco e Gianfranco Liace, I. Contratti, Lefebvre Giuffrè, 2025, pagg. 95-171.

[3] Francesco Giacomo Viterbo, “Art. 118 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” in “Commentario al Testo Unico Bancario – D. Lgs. n. 385/1993” di Sido Bonfatti (coordinato da Giovanni Falcone), Pacini Editore Srl, pagg. 781-793.

[4] Cfr. ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 1633 del 20 febbraio 2017: «La facoltà di modifica unilaterale era contrattualmente prevista, in ossequio al dettato dell’art. 118 TUB a norma del quale “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. …”. Lo ius variandi previsto dall’art. 118 TUB, dunque, consente la modifica di condizioni già previste nel contratto e non può essere utilizzato per introdurre clausole nuove».

[5] Cfr. ABF, Collegio di Torino, Decisione n. 4845 del 5 maggio 2017: «Come è noto, la banca può riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente – anche in senso sfavorevole alla controparte – tassi, prezzi e altre condizioni per mezzo di clausole sottoposte a specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993. A questo proposito deve ricordarsi che, secondo un orientamento ormai consolidato, lo ius variandi riconosciuto agli intermediari – seppure la relativa comunicazione debba riportare la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto” (ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993) – è, a tutti gli effetti, un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica dell’altra parte, indipendentemente dall’accettazione o del rifiuto di quest’ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all’esercizio del recesso, potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali. Va, peraltro, altresì ricordato che il nuovo testo dell’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 risolvendo pregresse questioni di coordinamento tra la disciplina dei contratti bancari e il Codice del consumo – richiede espressamente l’indicazione di un “giustificato motivo” a supporto della proposta di modifica (l’art. 118, così sostituito dall’art. 4, comma 2, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recita testualmente: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto […] Sull’esercizio dello ius variandi e sulla nozione di giustificato motivo che deve accompagnarlo può costituire utile indice la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, che – dopo aver chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di clausole ex novo” […]».

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