Nota a Trib. Gorizia, 24 settembre 2025.
L’ordinanza del Tribunale di Gorizia del 24 settembre 2025 si inserisce autorevolmente nel dibattito giurisprudenziale sull’anatocismo e sull’applicazione della normativa antiusura nei rapporti bancari. Il provvedimento si pone in linea di continuità con i più recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 8383/2024; Cass. n. 33964/2022), riaffermando un principio di rilievo sistemico: la capitalizzazione degli interessi passivi – anche se pattuita secondo la delibera CICR 9 febbraio 2000 – costituisce un costo effettivo del credito e, come tale, deve essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell’usura.
Il giudice goriziano valorizza la ratio della legge n. 108/1996 e l’impostazione adottata dalla Banca d’Italia nelle sue istruzioni di rilevazione dei tassi, sottolineando la necessità di ricondurre l’anatocismo all’interno dell’insieme dei costi realmente sopportati dal correntista. L’elemento di novità dell’ordinanza consiste nella chiara affermazione che ogni voce incidente sull’onerosità del credito – a prescindere dalla sua qualificazione giuridica o dal fondamento regolamentare – deve concorrere alla determinazione del TEG.
Particolare attenzione viene dedicata dal Tribunale al ruolo del consulente tecnico d’ufficio (CTU), chiamato a predisporre conteggi che rispecchino fedelmente il principio affermato. La verifica giudiziale assume così una valenza concreta, quale strumento di controllo e di riequilibrio effettivo dei rapporti bancari, a tutela dei correntisti.
Dal punto di vista applicativo, la portata dell’ordinanza è duplice:
- sul piano processuale, impone una maggiore attenzione nella redazione delle consulenze tecniche, che dovranno necessariamente includere gli interessi anatocistici nel calcolo del TEG;
- sul piano sostanziale, il provvedimento rafforza la posizione dei correntisti nelle controversie bancarie, consolidando l’orientamento giurisprudenziale volto ad una rigorosa applicazione della disciplina antiusura.
Estratto dell’ordinanza
«La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso. A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8383 del 2024, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto corretto procedere al calcolo del TEG previa epurazione degli interessi anatocistici, richiamando altresì la sentenza n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedono affatto l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati)».
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