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di Monica Mandico

Mandico & Partners
L’ordinanza del Tribunale di Arezzo del 25 giugno 2025 ha rimesso alla Corte costituzionale la legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII, nella parte in cui impone che l’istanza di esdebitazione sia decisa “contestualmente” alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. La questione interseca il disegno della legge delega n. 155/2017 (art. 8, lett. a), la Direttiva (UE) 2019/1023 (art. 21) e i correttivi al CCII (d.lgs. 83/2022 e d.lgs. 136/2024), oltre ai precedenti sulla L. fall. (art. 143) e alla nota sentenza C. cost. n. 181/2008. Questo contributo ricostruisce in modo sistematico il quadro, evidenziando i riflessi pratici per liquidazione giudiziale e liquidazione controllata e proponendo cautele e strategie operative per preservare il fresh start del debitore meritevole.
 
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1. Premessa e contesto normativo: dalla L. 3/2012 al CCII “corretto”.

Le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla L. 3/2012 hanno anticipato principi poi trasfusi nel CCII: tra essi, l’apertura all’“esdebitazione del debitore incapiente”, inserita con L. 176/2020 (art. 14-quaterdecies), che ha segnato un cambio di paradigma a favore della seconda opportunità per il debitore onesto ma privo di risorse immediate. Tale figura è oggi sistematizzata nel CCII come “esdebitazione del sovraindebitato incapiente” (art. 283), in continuità ideale con l’esperienza della L. 3/2012. 
 
Il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 tramite il d.lgs. 83/2022 ha ricalibrato l’intero impianto dell’esdebitazione: la direttiva impone che l’imprenditore insolvente possa ottenere il discharge entro un termine ragionevole, in linea di massima non superiore a tre anni (art. 21), valorizzando l’idea europea del fresh start
 
Con il d.lgs. 136/2024 (“correttivo ter”) il legislatore è poi intervenuto puntualmente anche sulla sezione dell’esdebitazione in liquidazione giudiziale e in liquidazione controllata, ritoccando – tra l’altro – il procedimento di cui all’art. 281 (comunicazioni ai creditori ammessi al passivo e termine per osservazioni) e la rubrica/struttura dell’art. 282, che non è più “di diritto” ma è ancorata a condizioni e procedimento. 
 

2. L’ordinanza Arezzo 25 giugno 2025: perché la rimessione alla Consulta.

Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto non manifestamente infondata, e rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, CCII, nella parte in cui, collocando la pronuncia “contestualmente” alla chiusura, finisce per precludere una domanda proposta dopo il decreto di chiusura, in frizione con l’art. 8, lett. a), L. 155/2017 che – quale parametro interposto – indicava la possibilità per il debitore di presentare la domanda “subito dopo” la chiusura, oltre che “in ogni caso” dopo tre anni dall’apertura. L’ordinanza muove anche dal raffronto con il previgente art. 143 L. fall., che ammetteva l’istanza entro l’anno successivo alla chiusura, e richiama C. cost. n. 181/2008 sulla necessità di adeguate garanzie partecipative dei creditori quando la domanda sia post-chiusura. 
 
Nel caso concreto, la domanda era stata presentata tre mesi e mezzo dopo la chiusura della liquidazione giudiziale; il Tribunale, preso atto della lettera dell’art. 281 e del nuovo meccanismo di comunicazione ai creditori introdotto dal correttivo 2024, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti alla Corte costituzionale, ipotizzando la rimozione dell’inciso “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” per riallineare la disciplina alla legge delega ed evitare preclusioni eccessivamente formalistiche rispetto alla finalità dell’istituto. 
 

3. Il nodo del quando: dalla L. fall. al CCII tra “contestualità” e fresh start.

Sotto la L. fall., l’esdebitazione poteva essere pronunciata con il decreto di chiusura o su ricorso del debitore entro l’anno successivo (art. 143), con un orientamento consolidato della Cassazione che qualificava tale termine come di decadenza (Cass. 1070/2021). Inoltre, C. cost. 181/2008 aveva imposto, nelle ipotesi post-chiusura, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ai creditori concorrenti, per tutelarne il contraddittorio. 
 
Il CCII ha mutato l’architettura temporale:
a) art. 279 CCII: il diritto all’esdebitazione matura decorsi tre anni dall’apertura, o al momento della chiusura se antecedente (dies a quo e dies ad quem fisiologici del diritto sostanziale);
b) art. 281 CCII: il procedimento si colloca “contestualmente” alla chiusura; dopo il correttivo 2024, l’istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni (spiccata impronta partecipativa interna alla procedura). 
 
Qui sta il punto: l’opzione della “contestualità” può essere letta come regola acceleratoria per evitare vuoti decisionali, oppure come termine invalicabile che espelle ogni domanda tardiva. L’ordinanza di Arezzo propende per la seconda lettura, ma denuncia il contrasto con la legge delega (art. 8, lett. a), che evocava espressamente la possibilità di domanda “subito dopo” la chiusura, oltre al diritto al discharge dopo tre anni (in armonia con l’art. 21 Dir. 2019/1023). 
 

4. Il profilo costituzionale (art. 76 Cost.) e il parametro europeo (art. 21 Dir. 2019/1023).

La questione rimessa si incentra sull’eccesso di delega: la clausola di “contestualità” – se interpretata come decadenza post-chiusura – rischia di contraddire il perimetro direttivo dell’art. 8, lett. a), L. 155/2017. In parallelo, la logica del fresh start europeo (art. 21 della Direttiva 2019/1023) impone che l’ordinamento nazionale non frapponga ostacoli procedurali sproporzionati al conseguimento del discharge in un termine massimo ragionevole. 
 
Non va poi trascurato il versante CEDU (art. 6): la Corte EDU, in Patricolo e altri c. Italia (23 maggio 2024), ha stigmatizzato formalismi che comprimono l’accesso effettivo al giudice. Senza forzare analogie, il monito a evitare preclusioni processuali non necessarie e sproporzionate è rilevante anche qui: l’assenza di canali informativi al debitore sulla imminente chiusura (o di un termine esplicito per l’istanza) può trasformare un “modulo acceleratorio” in una barriera di fatto.

5. Liquidazione giudiziale vs. liquidazione controllata: convergenze e differenze.

Nella liquidazione giudiziale, il combinato disposto degli artt. 279-281 CCII crea un corridoio temporale tendenzialmente interno alla procedura: maturato il triennio dall’apertura (salve le ipotesi ostative ex art. 280) il debitore può attivare l’istanza; in difetto, opera la “contestualità” alla chiusura, con il filtro del contraddittorio dei creditori ammessi tramite la comunicazione del curatore (come puntualizzato dal correttivo 2024). 
 
Nella liquidazione controllata del sovraindebitato, l’art. 282 CCII – dopo il d.lgs. 136/2024 – parla di “condizioni e procedimento”, stabilendo che l’esdebitazione “opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dall’apertura” e che può essere dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, il quale è tenuto a riferire in chiusura (art. 276) sui fatti rilevanti per la concessione/negazione del beneficio. In concreto, anche nella LC si possono verificare chiusure senza immediata pronuncia: per coerenza sistematica, la lettura garantista sul post-chiusura in LJ rifluisce come esigenza di uniformità anche qui. 
 

6. Tecnica di giudizio e precedenti: cosa resta del modello L. fall.

La parabola storica mostra che: (i) l’ordinamento ha sempre conosciuto una finestra post-chiusura (art. 143 L. fall.), tutelata – in chiave partecipativa – da C. cost. 181/2008; (ii) la Cassazione ha trattato i termini in chiave decadenziale sotto il vecchio regime, con l’obiettivo di certezza e di effettività del procedimento (Cass. 1070/2021). Il CCII – per ragioni di efficienza – ha preferito concentrare l’esdebitazione dentro la procedura, ma la lettera della legge delega e la matrice europea suggeriscono di non convertire la “contestualità” in una trappola formalistica. 
 

7. Implicazioni pratiche e strategie operative per professionisti e imprese (LJ e LC).

a) Programmare per tempo l’istanza. In presenza di presupposti soggettivi (art. 280 CCII) e decorso del triennio (art. 279), è prudente depositare l’istanza in pendenza di procedura, senza attendere la chiusura, così da incanalarla nel perimetro dell’art. 281 con pieno contraddittorio dei creditori ammessi. 
 
b) Dialogo con curatore/liquidatore e presidi informativi. Anche se il CCII non tipizza un obbligo di preavviso, in ottica di best practice forense è utile sollecitare per iscritto il curatore (LJ) o il liquidatore (LC) a comunicare l’imminente deposito dell’istanza di chiusura, così da evitare che la “contestualità” si traduca in perdita del beneficio per deficit informativo; ciò è tanto più coerente dopo il correttivo 2024, che ha rafforzato le comunicazioni ai creditori nell’art. 281. 
 
c) Se la chiusura è già intervenuta. In attesa della decisione della Consulta, ove la domanda sia stata presentata post-chiusura, conviene: (1) valorizzare l’art. 8, lett. a), L. 155/2017 come parametro interposto; (2) prospettare una lettura non preclusiva dell’art. 281, comma 1 (clausola acceleratoria), oppure la rimozione dell’inciso per via interpretativa conforme a Costituzione; (3) evocare in subordine il canone CEDU di proporzionalità per evitare che un formalismo processuale annulli il diritto sostanziale al discharge (Patricolo, 2024). 
 
d) Profili di rito: contraddittorio e notificazioni. Qualora il giudice ammetta il post-chiusura, occorrerà riprodurre – per coerenza garantista – le garanzie partecipative dei creditori modellate da C. cost. 181/2008 (notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza), oppure sfruttare in chiave analogica la nuova trama comunicativa dell’art. 281 (comunicazione del curatore e osservazioni nei 15 giorni). 
 
e) Liquidazione controllata: ruolo attivo del liquidatore. In LC il liquidatore ha un potere-dovere di segnalazione (art. 282, in collegamento con l’art. 276). In prassi, è opportuno che il difensore solleciti al liquidatore la segnalazione quando ravvisi la sussistenza dei requisiti, per prevenire chiusure “silenti” sull’esdebitazione. 
 
f) Compliance telematica e comunicazioni. Il correttivo ha accentuato gli adempimenti comunicativi (es. PEC, art. 10, comma 2-bis, CCII), la cui effettiva tracciabilità può essere decisiva in contenzioso quando si discute di termini e conoscenza degli atti. Curare la PEC corretta e aggiornata del debitore e degli organi della procedura è un presidio essenziale. 
 

8. Un’ipotesi ricostruttiva “ponte” in attesa della Consulta.

Una possibile soluzione de iure condito – compatibile con legge delega e Dir. 2019/1023 – è intendere l’inciso “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura” come regola di priorità/accelerazione e non come termine decadenziale:
 
  • se il triennio è maturato prima della chiusura, l’istanza si definisce in pendenza di procedura;
     
  • se la chiusura interviene prima del triennio (o in assenza di istanza), il giudice provvede “contestualmente”, ma resta ammissibile una domanda subito dopo la chiusura, con un rito che assicuri il contraddittorio dei creditori (sul modello C. cost. 181/2008 o valorizzando l’attuale meccanica comunicativa dell’art. 281).
     
Questa lettura tutela il favor debitoris e il disegno europeo del fresh start, senza sacrificare certezza e partecipazione dei creditori.
 

9. Conclusioni.

L’ordinanza aretina riaccende un tema cruciale: la protezione effettiva del diritto all’esdebitazione del debitore meritevole non può essere resa aleatoria da un formalismo temporale quando l’ordinamento – dalla legge delega al diritto UE – chiede il contrario. Il correttivo 2024 ha razionalizzato il come (comunicazioni e contraddittorio), ma la Consulta è ora chiamata a sciogliere il quando: se la “contestualità” sia mera regola di efficienza o una decadenza sostanziale incompatibile con art. 76 Cost. e con l’art. 21 della Direttiva 2019/1023. In attesa della decisione, la prassi forense deve operare in prevenzione (istanze tempestive, dialogo con curatore/liquidatore, presidi PEC) e, se necessario, in ricostruzione garantista del rito post-chiusura, per evitare che un dettaglio letterale disperda la finalità sociale e sistemica dell’esdebitazione: chiudere davvero il passato per poter ripartire.

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