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Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 228.

Massima redazionale

La Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27243, del 21 ottobre 2024, si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale. Questo il principio espresso sul punto: «il giudice d’appello non spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle».

Ne deriva, pertanto, che ai fini della declaratoria di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust è irrilevante la “distinzione” tra fideiussione cd. omnibus e fideiussione c.d. specifica.

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