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Nota a ABF, Collegio di Milano, 29 gennaio 2025, n. 1063.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

“Una garanzia di sessanta giorni garantisce che il prodotto esploderà il sessantunesimo”

(Arthur Bloch, Prima Legge di Sinteto, La legge di Murphy II, 1977)

 

Arthur Bloch descrive, come meglio non potrebbe un esperto della materia, l’obsolescenza programmata. La garanzia di un prodotto sarà indicativamente pari al tempo che le inflessibili leggi del mercato, retto da un consumo che incessantemente deve rigenerare il sistema, hanno deciso che quel prodotto debba durare. A quel punto, la garanzia non serve più. Anzi! Essa dissolversi come la neve al tiepido sole primaverile. Si corre altrimenti il rischio, non insignificante rischio, di dover rimborsare il prodotto.

Artur Bloch può concedersi il lusso dell’ironia di fronte ai fatti della vita. Ma una Banca, no. Essa non vive di obsolescenza programmata. Se concede un finanziamento e richiede una garanzia a presidio di quel finanziamento, essa dovrà assicurarsi di poterla azionare a fronte di un rischio: implicito, e ineliminabile, in ogni concessione di una linea di credito (qualcosa di equivalente all’esplosione del prodotto dal punto di vista di un banchiere): l’insolvenza del debitore.

Doveroso premettere che, nel caso scrutinato dal Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario con la propria decisione n. 1063 del 29 gennaio 2025, non si discorre di finanziamenti non onorati e di garanzie conseguentemente azionate. Sibbene dell’importo delle garanzie concesse e dell’eventuale “cumulabilità” tra esse.

Le casistiche esaminate sono, nel caso di specie, due e relative al medesimo cliente.

In un primo caso, il cliente rappresenta che: la società D* s.r.l., di cui è socio, stipulava con l’intermediario un mutuo per l’importo di € 100.000,00, garantito con una cambiale di € 130.000,00 da lui rilasciata all’istituto di credito. A fronte di un debito residuo, in linea capitale, sostanzialmente dimezzatosi rispetto al debito originario e pari, all’attualità, a € 52.180,40, il cliente chiede la restituzione dell’effetto cambiario e la rideterminazione dell’importo della garanzia.

Nel secondo caso, la questione proposta riguarda un ulteriore mutuo stipulata dalla medesima società D* s.r.l. per l’importo di € 350.000,00, garantito con cambiale di € 130.000,00 rilasciata da soggetto allora coinvolto nella società, oltre che mediante garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Pertanto, sostiene il ricorrente – atteso che il finanziamento fosse assistito dal Fondo con copertura pari all’80% – l’ulteriore garanzia cambiaria pretesa dalla banca sarebbe da ritenersi nulla in quanto superiore all’importo lasciato scoperto dalla garanzia già, come detto, prestata dal Fondo.

Il primo caso proposto all’attenzione del Collegio giudicante riguarda, pertanto, la sperequazione determinatasi tra l’importo della garanzia originariamente prestata (con il rilascio di un effetto cambiario di € 130.000,00) e il debito residuo del mutuo. L’ABF ritiene di non dover accogliere siffatta doglianza ribadendo “in proposito la posizione già più volte manifestata secondo cui, fuori dalle ipotesi testualmente previste di un diritto alla modifica delle garanzie offerte (come nel caso dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 2872 c.c.[1] o dell’art. 39, comma 5, TUB[2]), non c’è spazio per un adattamento in itinere della garanzia al debito che non sia esito di una rinnovata definizione consensuale delle condizioni negoziali originarie. L’eventuale revisione dei profili economici dell’operazione, anche di quelli relativi all’ampiezza delle garanzie di cui si munisce il creditore, non può essere oggetto del sindacato da parte dell’Arbitro ma rimane affidata alla discrezionalità valutativa della banca e, in ultima analisi, alle scelte dell’autonomia privata (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 225/2021[3]; Collegio di Palermo, decisione n. 16672/2021[4])”.

Né può essere accolta l’ulteriore domanda di nullità della garanzia cambiaria asseritamente rilasciata oltre l’importo già coperto dalla garanzia ex lege 662/1996. La proporzionalità invocata dal ricorrente viene dettata dalla normativa vigente con riguardo ad altre ipotesi. “Il DM del 23.09.2005, parte II, art. 4 (natura e misura massima dell’agevolazione), § 4.4, si occupa in via esclusiva del problema della cumulabilità del fondo di garanzia con le garanzie bancarie, assicurative e reali, risolvendolo nel senso che, per un verso, rispetto alla quota di finanziamento garantita dal fondo, non possono essere acquisite garanzie bancarie, assicurative e reali; per altro verso, sulla quota non coperta dal fondo possono essere acquisite garanzie reali, bancarie e assicurative a patto che il loro valore cauzionale complessivo non superi detta quota. Nessuna esclusione e nessun limite sono prefigurati con riguardo a garanzie diverse da quelle espressamente menzionate, le quali dunque potranno essere liberamente acquisiste per l’intero credito, eventualmente anche in aggiunta ad altre garanzie e indipendentemente da ogni vincolo di proporzionalità”. Del resto, medesimo orientamento risulta già espresso dallo stesso Collegio di Milano in propria decisione n. 14784 del 18 novembre 2022, che rammenta, come in più occasioni l’ABF si sia pronunciato “circa la legittimità della richiesta di una garanzia personale, nella specie fideiussoria, aggiuntiva rispetto a quella statale, per la concessione di un finanziamento, affermando che tale richiesta è da ricondurre alla discrezionalità della banca riferibile alla valutazione del merito creditizio e in ordine alla scelta di erogare o meno il finanziamento, non ponendosi in contrasto con la normativa di riferimento e quindi neppure con i canoni di buona fede e correttezza”, ulteriormente rilevando che “quanto alla compatibilità della richiesta di una garanzia personale in aggiunta alla garanzia del fondo di cui alla l. n. 662/1996, si deve rilevare che i decreti del ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2005 e del 26 aprile 2013, relativi alle condizioni di ammissibilità alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, ma non escludono la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide (ABF, Coll. Milano n. 23742 del 28 dicembre 2020), potendosi anzi rilevare che le Disposizioni operative del Fondo di garanzia del 6 marzo 2017 (approvate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economa e delle Finanze), parte I, par. C.4 espressamente ammettono che sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia del fondo sia possibile acquisire altre garanzie ed in particolare garanzie personali e fideiussioni bancarie per il 100% dell’importo finanziato”.

Il Collegio Meneghino sottolinea ulteriormente che una tale conclusione trova, del resto, conferma “nella più recente versione delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia del 2 agosto 2023, che nella Parte II, al § C.4, esplicitamente dispone: “1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale; b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia. 3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore … non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.[5].

 

 

 

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[1] Art. 2872 c.c. (Modalità della riduzione):

1.La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni. 2.Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Si confrontino, altresì, il testo dell’art. 2873 c.c. (Esclusione della riduzione): 1.Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza. 2.Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma. 3.Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’art. 2876 per il valore della cautela” e dell’art. 2875 (Eccesso nel valore dei beni): “Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’art. 2855”.

[2] Art. 39 (rubricato “Ipoteche”), comma 5, D. Lgs. 385/1993: “I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38”.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 225 del 7 gennaio 2021: “… come ripetutamente affermato da questo Arbitro (cfr., fra le molte, Collegio di Roma decisione n. 2492/2014), mentre nei casi di garanzie ipotecarie l’orientamento dei Collegi è nel senso di affermare, in virtù del disposto degli articoli 2872 codice civile e 39 comma 5° TUB, l’esistenza di un principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all’entità del credito cui accedono, al contrario là dove non sia normativamente previsto un vero e proprio diritto di modifica delle garanzie offerte (vedasi, al riguardo, il disposto del cit. 2872), la domanda tesa ad ottenere una revisione delle condizioni negoziali originarie non può trovare accoglimento, risolvendosi in una nuova definizione consensuale del contenuto negoziale, dunque in qualcosa che ricade nella pura discrezionalità valutativa della banca come tale sfuggente al vaglio dell’Arbitro (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6713 del 15 ottobre 2014)”. Pur non evitando di sottolineare il Collegio medesimo che “operando una comparazione fra i valori del mutuo erogato e i valori delle garanzie richieste dalla banca resistente, non è oggettivamente riscontrabile una effettiva e ragionevole proporzione. Siffatta sproporzione non è in sé priva di rilevanza. È infatti indubbio che, in applicazione di elementari principi di buona fede contrattuale e precontrattuale, l’avvalimento di un diritto non possa estendersi sino al punto di integrare un abuso del medesimo. Nel caso di specie, poi, appare circostanza degna di menzione il fatto che le garanzie ipotecarie e quelle della cessione dei crediti di locazione (rubricate come ulteriori garanzie) trovano diretta statuizione nel contratto di mutuo e quindi appaiono come condizioni essenziali rispetto alla volontà delle parti; non così il contratto di pegno sui titoli che non è richiamato. Il Collegio ritiene che una richiesta di garanzie oggettivamente eccessive non é propriamente in linea con una condotta ossequiosa dei principi di buona fede contrattuale”.

[4] Cfr. ABF, Collegio di Palermo, Decisione n. 16672 del 13 luglio 2021: “Non risulta, quindi, disponibile un criterio per stabilire quale sia la misura dell’eccedenza ed il termine di riferimento, fermo restando che non mette conto di entrare nel merito della possibilità, invero niente affatto scontata, di adottare eventuali interventi volti a riequilibrare l’assetto delle garanzie definite dalle parti senza aprire spazi a poteri discrezionali del giudicante non giustificabili nel contesto del sistema del diritto positivo, posto che comunque la ricorrente si è limitata a chiedere la nullità degli atti con cui sono stati rilasciati il pegno e le fideiussioni. Sotto altro profilo, va ancora rilevato che la disciplina UE dei requisiti prudenziali degli enti creditizi [reg. (UE) n. 575/2013] definisce specifiche caratteristiche per le garanzie che assistono i crediti, che renderebbero assai difficile l’applicazione – ove mai sussistente – di un criterio di proporzionalità tra credito e garanzia che sia rigido, predeterminato ed estraneo alla valutazione del merito di credito del debitore. Ne consegue che, nel caso specifico, non sussistono rimedi positivi, esperibili da questo Arbitro, per procedere ad una declaratoria di nullità del pegno e delle fideiussioni, che, a quanto consta, risultano liberamente contrattate tra le parti”.

[5] Disposizioni operative per il Fondo per le Garanzie per le PMI, Legge 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a, Parte II, C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE: “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale; b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.

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