L’esordio delle ADR nel settore assicurativo.
«Le ADR sono intese in una duplice funzione: come tecnica per migliorare e agevolare l’accesso alla giustizia (ed è appunto questa la loro originaria funzione, come risulta già dai primi seminari organizzati dall’Unione Europea a metà degli anni Settanta) come tecnica per filtrare i procedimenti rivolti al giudice ordinario, quale tentativo di risolvere i conflitti prima che essi si incardinino nel sistema giudiziario»: questo è un illuminante passaggio della relazione conclusiva dei lavori della “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, presieduta dal compianto Prof. Guido Alpa[1].
L’Arbitro Assicurativo (AAS), istituito con il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) del 6 novembre 2024, n. 215, e la cui operatività è ormai imminente, rappresenta la realizzazione concreta della vocazione programmatica dell’art. 187.1 codice delle assicurazioni private, rubricato “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”, per cui, come noto, «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.»[2].
Senza soluzione di continuità con i più che rodati modelli arbitrali dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)[3], presso Banca d’Italia, e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), presso Consob, ciò che trapela dalle disposizioni tecniche e attuative, emanate in esecuzione dell’art. 13 del succitato regolamento ministeriale, è che i principi ispiratori dell’AAS saranno l’efficacia, l’imparzialità e l’indipendenza, ma, contestualmente, anche la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela[4].
L’avvio dell’Arbitro Assicurativo rappresenta un passaggio indispensabile per garantire la piena compliance con l’art. 15 della Direttiva 2016/97/UE (c.d. Direttiva IDD), sulla distribuzione assicurativa e con la riforma del codice del consumo, in esito al recepito della Direttiva 2013/11/UE, sui sistemi di Alternative Dispute Resolution (ADR).
La competenza del nuovo Arbitro Assicurativo.
Alla cognizione dell’istituito Organismo arbitrale saranno rimesse le controversie (di natura esclusivamente documentale) derivanti da un contratto di assicurazione, «aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento», inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa. Risultano, per converso, escluse le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, quelle di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, nonché le fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), c.a.p. (ovverosia, i grandi rischi).
Il Decreto del MIMIT ha introdotto, altresì, alcuni limiti “quantitativi” per la competenza dell’Arbitro Assicurativo, variabili in ragione della tipologia di controversia; segnatamente:
a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, c.a.p.:
- euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;
- euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, (fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;
b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni:
- euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile;
- euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
La composizione del Collegio giudicante.
Le disposizioni in tema di formazione del Collegio decidente ricalcano, in buona sostanza, lo schema dell’ABF e dell’ACF. Invero, ciascun Collegio, formato da cinque membri, sarà composto:
- dal Presidente (con un mandato quinquennale) e da due membri scelti da IVASS (con mandato di durata triennale);
- da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese di assicurazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.
In punto di nomina, sono chiaramente riproposti i requisiti della «indiscussa indipendenza e onorabilità» e della «specifica e comprovata competenza in discipline giuridiche, assicurative, finanziarie o tecniche di rilevanza in ambito assicurativo», oltre (ça va sans dire) l’assenza di condanne (anche con sentenza non definitiva) per: reati previsti dalle norme disciplinanti l’attività assicurativa, bancaria, finanziaria e mobiliare, nonché da quelle in materia di mercati, valori mobiliari, strumenti di pagamento e riciclaggio; per delitti colposi o contravvenzioni[5]. È prevista, altresì, l’esclusione di chi sia incorso nell’interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici, sia stato sottoposto a misure di prevenzione/sicurezza, abbia riportato sanzioni disciplinari irrogate dagli Albi professionali[6], sia stato destinatario di sanzioni/provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di Vigilanza, si trovi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche (o interdizione temporanea o permanente dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo a seguito di provvedimenti delle Autorità di Vigilanza).
È di tutta evidenza come la disposizione del decreto ministeriale sia funzionalizzata a corroborare quell’elevato tecnicismo che caratterizza il comparto assicurativo (sì come quello bancario e finanziario), garantendo un equipollente livello di competenza e professionalità alle ADR, migliorativo rispetto a quello rinvenibile nel più “generalista” procedimento giudiziario ordinario.
Ebbene, la procedura di selezione dei componenti di designazione IVASS è stata ufficialmente avviata lo scorso 6 giugno, con la pubblicazione della call for interest, finalizzata a collazionare tutte le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, enucleati nel succitato decreto ministeriale[7].
Accessibilità e procedimento.
In punto di accessibilità all’Organismo arbitrale si conferma il riconoscimento della possibilità di avviare il procedimento direttamente in capo al cliente, senza la necessità dell’assistenza di un avvocato (o, comunque, di un procuratore), con costi minimi (ovverosia, il versamento di un contributo pari a euro venti, similmente a quello previsto per l’ABF). Preliminarmente alla presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, sarà necessario presentare reclamo all’impresa e/o all’intermediario e, naturalmente, il contenuto dei due atti dovrà essere coincidente, tranne per la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno (purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento precedentemente evidenziato nel reclamo): il ricorso potrà essere formalizzato in caso di omesso o insoddisfacente riscontro al reclamo[8], entro, comunque, dodici mesi dalla presentazione di quest’ultimo.
Il ricorso è trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nelle disposizioni che verranno adottate da IVASS in attuazione del regolamento. L’idea fondante è stata quella di digitalizzare, a ragione, l’intero processo, per il tramite di un sistema informatico (e un sito internet) dedicato, con rilevanti implicazioni pragmatiche in termini di tempo ed efficientamento dell’intero iter procedimentale.
Può essere presentato direttamente dal cliente ovvero da un soggetto munito di procura, contro l’impresa (per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella Sezione C) del RUI) o gli intermediari (iscritti nelle sezioni A), B), D) ed F) del RUI, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella Sezione E); iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E)). Se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato direttamente da un’associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce. Al ricorso deve essere allegata la documentazione a supporto della richiesta, la prova della presentazione del reclamo, nonché la prova del pagamento del contributo di partecipazione all’arbitrato, previsto dall’art. 7 del regolamento. Una volta ricevuto il ricorso, la segreteria tecnica dell’arbitro provvederà a notificarlo senza indugio all’impresa o all’intermediario.
Il regolamento individua con estrema puntualità le ipotesi in cui il Presidente del Collegio dovrà dichiarare il ricorso inammissibile; nel dettaglio, ciò avverrà:
- tutte le volte cui lo stesso dovesse essere presentato senza la previa proposizione delreclamo, ovvero dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 8, comma 2, del regolamento[9].
- Stessa sorte laddove il ricorso abbia a oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere (oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza) prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo, ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 8, comma 4[10], o da un soggetto non legittimato.
- Rende, altresì, inammissibile il ricorso la mancanza della documentazione di supporto alla domanda così come l’ipotesi in cui il ricorso abbia a oggetto controversie diverse da quelle indicate dall’art. 3 o non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione, ovvero senza l’esatta individuazione del ricorrente, dell’impresa o dell’intermediario.
- La mancanza della individuazione degli elementi essenziali (ovverosia, l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste) rende il ricorso inammissibile.
- Non dissimilmente, il ricorso sarà dichiarato inammissibile se presentato nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione, abbiaperso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne abbiano disposto la revoca/decadenza dall’autorizzazione all’esercizio/liquidazione coatta amministrativa/cancellazione dal registro unico degli intermediari ovvero per una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all’autorità giudiziaria o all’arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di ADR.
Dal punto di vista procedimentale, sono stabiliti dei perentori termini decadenziali; in particolare, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario trasmettono alla segreteria tecnica la memoria di controdeduzioni, unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso. La Segreteria tecnica trasmette entro 5 giorni la memoria al ricorrente; quest’ultimo entro 20 giorni, può inoltrare la memoria di replica che saranno trasmesse dalla Segreteria all’impresa e all’intermediario entro il termine di 5 giorni; l’intermediario potrà, entro 20 giorni dalla ricezione, presentare memoria di controreplica. Per il tramite delle memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito, sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.
Una volta completata la fase procedimentale, il fascicolo viene inviato al Collegio che con decisione motivata, a maggioranza dei componenti, dovrà decidere entro 90 giorni (termine che potrà essere prorogato per una sola volta dal Collegio fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse). Stante la natura esclusivamente documentale del procedimento, resta fermo il divieto per il Collegio di disporre l’espletamento di perizie tecniche, nonché l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. Al fine di massimizzare la garanzia del pieno diritto di difesa delle parti coinvolte nel procedimento, i termini sono assoggettati alla sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.
Resta da puntualizzare che, nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni, ex art. 2, comma 3, c.a.p. e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all’art. 3, comma 4, del regolamento (richieste di corresponsione di somme di denaro), il Collegio, ove ritenga accertato il diritto, potrà liquidare il danno o determinare la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti.
L’accoglimento del ricorso.
Nel caso in cui il Collegio accolga il ricorso, l’impresa o l’intermediario dovrà dare esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettere alla Segreteria tecnica apposita documentazione; la mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento sarà considerato inadempienza. L’inosservanza alla decisione è pubblicata, a cura della Segreteria tecnica, in apposita sezione del sito internet dell’arbitro assicurativo per 5 anni. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’AAS, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet. Prima della scadenza del termine di 5 anni, il Collegio potrà disporre la cancellazione su istanza di parte, ove sia intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediari ovvero l’impresa o l’intermediario abbiano comunicato l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.
Si ripropone la problematica della non-esecutività delle decisioni arbitrali, che non sono munite di efficacia vincolante ed espongono il soggetto vigilato inadempiente a conseguenze di tipo unicamente reputazionale. Occorre, pur tuttavia, evidenziare come le ormai consolidate esperienze dell’ABF e dell’ACF abbiano dimostrato una buona pregnanza della sanzione de qua, tenendo in considerazione i significativi tassi di adempimento alle decisioni (al netto di alcuni filoni caratterizzati da peculiarità oggettive e/o soggettive).
In ogni caso, di particolare importanza in termini di pubblicità, è la previsione della pubblicazione di tutte le decisioni adottate dall’Arbitro Assicurativo, circostanza che, oltre a favorire e migliorare la conoscibilità dello strumento arbitrale tra i clienti e i consumatori, rende immediatamente e direttamente accessibile il formante giurisprudenziale, consentendo la rassegna, lo studio e l’analisi degli orientamenti espressi, per studiarne consolidamento e registrare eventuali revirement.
Sulla eventuale coesistenza di reclamo all’IVASS e ricorso all’AAS.
Quanto all’eventualità in oggetto, è premura della stessa Autorità di Vigilanza chiarire, nella “Relazione illustrativa della disciplina ministeriale in materia di Arbitro Assicurativo e delle disposizioni tecniche e attuative predisposte ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215”[11], che l’Istituto, in caso di contestuale attivazione di ambedue gli strumenti da parte del cliente-consumatore, per la medesima controversia, riserverà all’AAS la trattazione degli aspetti afferenti alla tutela individuale del cliente e, per converso, gestirà il reclamo con esclusivo riferimento agli eventuali profili di vigilanza e sanzionatori. L’obiettivo è evidentemente quello di non frustrare le ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
La coesistenza delle ADR nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
Con la pubblicazione delle disposizioni tecniche e attuative e con l’apertura della call for evidence per le manifestazioni di interesse a far parte del Collegio giudicante, può finalmente affermarsi che il sistema delle ADR vada a dama, prevedendosi la possibilità di ricorrere a uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie anche per gli utenti del mercato assicurativo. L’AAS sarà, difatti, complementare all’ABF e all’ACF, avendo, come rilevato, un perimetro di applicazione rivolto agli intermediari assicurativi per quanto concerne le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e aventi come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
Si tratta, in buona sostanza, della giusta estensione, anche al comparto assicurativo, dell’opportunità di fronteggiare e cercare di manutenere (anche grazie all’indubbio effetto conformativo e predittivo degli orientamenti arbitrali, specialmente ove consolidatisi nel tempo) le asimmetrie informative tra intermediario e clientela; al tempo stesso, non può sottacersi il contingentamento delle inveterate problematiche di efficienza che affliggono il sistema giurisdizionale italiano, che scoraggiano, per tempi e costi, la tutela dei diritti, soprattutto per determinati conflitti di alta complessità tecnica.
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[1] Per un approfondimento, Stella, Lineamenti degli arbitri bancari e finanziari. In Italia e in Europa, Padova, 2016.
[2] Sul punto, Soldati, Il terzo pilastro ADR presso le autorità indipendenti: l’arbitro IVASS, in Assicurazioni, fasc. n. 1/2023, Torino, 75 ss.
[3] Per un approfondimento sull’Arbitro Bancario Finanziario, F. Greco, L’Arbitro Bancario Finanziario, in F. Greco – G. Liace (diretto da), Diritto bancario, Lefebvre Giuffré, 2025, 425 ss.
[4] V. F. Greco, Le Alternative Dispute Resolution in ambito assicurativo, in M. Gorgoni-F. Greco (a cura di), Diritto delle Assicurazioni. Attività, Contratti, Responsabilità e Mercato, Pacini Giuridica, 2024, 522 ss.
[5] Condanne definitive a pena detentiva.
[6] Differenti dall’avvertimento.
[7] Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro le ore 12 del 7 luglio 2025, tramite posta elettronica certificata, utilizzando il format pubblico da IVASS, sul sito dell’Arbitro Assicurativo.
[8] Il riscontro deve essere fornito entro 45 gg., ai sensi di quanto puntualmente previsto dall’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 24/2008.
[9] Per cui «Il ricorso all’arbitro assicurativo può essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo o decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione, ovvero nel diverso termine di cui all’articolo 14, comma 1.».
[10] Per cui «Il ricorso è trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nelle disposizioni adottate dall’IVASS ai sensi dell’articolo 13. Il ricorso è presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura. Se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato anche per il tramite di un’associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce. Al ricorso è allegata la documentazione a fondamento dello stesso, la prova della presentazione del reclamo di cui al comma 1 e del pagamento del contributo di cui all’articolo 7, comma 2.».
[11] Diramata contestualmente alle richiamate disposizioni tecniche e liberamente accessibile sul sito istituzionale dell’Arbitro Assicurativo, arbitroassicurativo.org.
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Info sull'autore
Professore di Diritto Privato e Diritto del Risparmio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Fondatore dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/)