Nel caso di specie, la fideiussione è una volontaria, rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto “privato” si è impegnato a garantire con il proprio patrimonio l’adempimento delle obbligazioni di un terzo. La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l’applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005. Parte opponente ha eccepito, in aggiunta, l’inefficacia e/o invalidità della fideiussione per “presupposizione” in quanto, nel momento in cui è stata sottoscritta la fideiussione (contestualmente al finanziamento) le parti non erano a conoscenza dell’esito della richiesta di inclusione nel portafoglio del Fondo e le medesime avevano collegato la richiesta di ulteriori garanzie al solo fatto che tale richiesta non fosse andata a buon fine. Prima di esaminare la suddetta eccezione, pare opportuno inquadrare l’istituto della presupposizione in ambito contrattuale: si tratta di una situazione di fatto o di diritto ritenuta esistente dalle parti al momento della conclusione del contratto, la cui esistenza costituisce fondamento implicito e determinante della comune intenzione negoziale. Come fondamento della predetta eccezione, ha posto l’art. 1, comma 2, del Finanziamento nel quale si legge testualmente che “a valere sul presente mutuo è stata presentata a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a. la richiesta di inclusione nel portafoglio garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, costituito ai sensi della legge n. 662/1996, successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative. Qualora non venisse confermata l’inclusione di cui sopra, la Banca si riserva di chiedere garanzie aggiuntive di proprio gradimento; qualora non si perfezioni l’acquisizione delle garanzie aggiuntive, la Banca si riserva di risolvere il Contratto.”. Il summenzionato articolo è stato, chiaramente, inserito per tutelare l’istituto di credito, in quanto nel caso in cui MCC non avesse deliberato l’inclusione del credito nel portafoglio garantito dal Fondo – trattandosi di una richiesta di finanziamento per un milione di euro – sarebbe venuto meno il divieto normativo, previsto dall’art. 4.4. dell’Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, di acquisire garanzie “reale, assicurativa e bancaria”. Il che avrebbe permesso alla Banca di chiedere garanzie aggiuntive, oltre a quella già prestata.
La fideiussione prestata è da considerarsi valida, nonostante l’inclusione del finanziamento nel portafoglio del Fondo di garanzia MCC, in quanto trattasi di una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale.