La nullità, accertata in giudizio, della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale se il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante, ove quest’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto.