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Nota a Trib. Teramo, 23 dicembre 2024, n. 1418.

Massima redazionale

La clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è, dunque, finalizzata a proteggere l’intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta “minima” al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio.

Pertanto, l’inserimento all’interno di un contratto di mutuo di una clausola floor in alcun modo può comportare una violazione dell’art. 1346 c.c., non determinando l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto[1].

 

 

 

 

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[1] Cfr. Trib. Roma, Sez. IV, 24.02.2023, n. 3152; Trib. Rimini, Sez. I, 16.06.2022, n. 579; Trib. Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n. 988.

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