La consumazione del termine massimo delle misure protettive nella composizione negoziata non osta all’adozione di misure cautelari, del medesimo contenuto delle misure protettive, per conservare i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, quale presupposto per il sacrificio imposto ai creditori destinatari delle misure cautelari.