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Nota a Trib. Frosinone, 15 novembre 2024, n. 1071.

Segnalazione a cura dell'Avv. Ivo Baldassini.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Qualora, pur essendovi formale atto di quietanza delle somme ricevute dal mutuatario, nel mutuo è riportato che la banca tratterrà, contestualmente all’erogazione, gli importi dovuti per imposte, tasse, oneri e spese – anche assicurative – deve concludersi che non vi sia stata contestualità tra la stipula del contratto e l’erogazione della somma.

Ciò viene avvalorato quando, dagli estratti del conto di appoggio del mutuo, risulta che l’accredito della somma mutuata, al netto dei costi trattenuti, non sia stato disposto alla data della stipula bensì alla successiva data di iscrizione dell’ipoteca – ciò che lascia definitivamente intendere come l’erogazione fosse subordinata al buon esito dell’iscrizione.

A nulla rileva la data di valuta della erogazione, coincidente con quella del contratto, atteso che l’antergazione della valuta, rispetto alla effettiva data storica dell’accredito, è un mero arteficio contabile finalizzato a segnare unicamente il momento a partire dal quale, nel rapporto di conto corrente, si producono gli interessi sugli addebiti e sugli accrediti.

In ogni caso, l’estratto conto bancario non può tenere luogo di un atto notarile di erogazione, per difetto della forma richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), sicché un siffatto contratto di mutuo non può costituire titolo esecutivo idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

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