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Nota a Trib. Monza, 6 settembre 2024, n. 2193.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

In data 9 febbraio 2021, il soggetto A ha notificato un decreto ingiuntivo al soggetto B ingiungendogli il pagamento della somma di € 79.805,72 oltre interessi (somma risultante da una esposizione debitoria residua dei contratti di finanziamento chirografario erogati alla Geniecom s.r.l. dichiarata poi fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n. 81/10) in virtù di una menzionata “fideiussione omnibus, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Geniecom s.r.l.” prestata dal soggetto B in data 24-09-07.

È stato proposto atto di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Monza al fine di dichiarare sia la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dallo stesso attore nel 2007 sia delle clausole in essa contenute.

È stata ribadita anche la mancata prova della cessione e incedibilità del contratto in assenza di specifica accettazione da parte del garante, sia la prescrizione dell’azione.

Inoltre, è stata contestata la carenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito della prova per l’emissione della ingiunzione di pagamento.

In via pregiudiziale, l’attore ha chiesto di accertare la incompetenza del Tribunale di Monza a favore di quello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa.

Con ordinanza, il Giudice precedente assegnatario della causa ha rilevato che, in base a un accertamento sommario, i motivi di opposizione dedotti non erano in grado di contrastare la pretesa di pagamento di parte attrice e che non vi era incompetenza del Tribunale di Monza poiché l’accertamento della nullità non è stato chiesto con efficacia di giudicato ma al solo fine di paralizzare la pretesa di pagamento. Pertanto, è stata rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione.

Tuttavia, con ordinanza emessa nel 2022 il Giudice ha disposto che la ordinanza del 2021 venisse corretta sostituendo alla frase “rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione” con la frase “concede la provvisoria esecuzione del DI”.

Preliminarmente, è stata disattesa l’eccezione d’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di impresa sollevata dall’opposta in ordine alla domanda di accertamento della nullità assoluta della fideiussione omnibus per asserita contrarietà alla normativa antitrust.

Infatti, parte opponente ha formulato la richiesta di accertamento della nullità totale (e, in subordine, della nullità parziale) della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2007 in via meramente incidentale e al solo fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e non, invece, che sia pronunciato un accertamento con efficacia di giudicato della nullità della fideiussione in questione (conseguente alla loro conformità allo schema negoziale predisposto da ABI). Sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 6523/21, ha affermato che la competenza a pronunciare sulle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti di fideiussione stipulati a valle di intese anticoncorrenziali spetta, per ragioni di materia, alla sezione specializzata per le imprese secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale.

Tuttavia, è da precisa che ciò vale se viene proposta esplicita domanda sul punto e vi sia interesse a una declaratoria con efficacia di giudicato erga omnes sulla nullità della fideiussione e non, invece, quando il relativo accertamento sia funzionale unicamente, come nel caso di specie, a ottenere la revoca della ingiunzione rendendo inopponibile la pretesa creditoria avversaria (anche perché, se ciò accadesse, verrebbe trasmigrata al Tribunale delle imprese solo la domanda di accertamento della nullità della fideiussione, mentre rimarrebbe la competenza funzionale del Tribunale di Monza quale giudice della causa di opposizione a decreto ingiuntivo).

L’opposizione è stata dichiarata infondata anche nel merito.

Secondo l’opponente, l’esatta qualificazione del contratto di garanzia ne escluderebbe la riconducibilità alla fideiussione, trattandosi di garanzia autonoma, con tutte le conseguenze del caso anche in ordine all’eccepita inefficacia della cessione del relativo contratto e alla prescrizione dell’azione.

Essendo il cd. contratto autonomo di garanzia una garanzia personale atipica, priva del requisito dell’accessorietà, tale garanzia non avrebbe potuto essere trasmessa automaticamente, ai sensi dell’art. 1263 c.c., insieme al credito ceduto per effetto della successione nel credito garantito: occorrerebbe, a tal fine, il consenso di entrambi i contraenti.

Il Tribunale di Monza ha escluso che le clausole contenute nel contratto evidenziassero l’intenzione delle parti di concludere un contratto autonomo di garanzia. Ciò si desume innanzitutto dall’indagine sulla natura giuridica della garanzia prestata: arrestandosi alla terminologia usata, le parti l’hanno definita come fideiussione e hanno precisato che essa accede alle obbligazioni bancarie, già assunte o da assumere in futuro, del debitore.

La caratteristica del contratto autonomo di garanzia, dal punto di vista strutturale, consiste nella indipendenza del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito, che si esprime nel fatto che il garante è obbligato al pagamento nei confronti del creditore che gliene faccia richiesta in conformità del contratto stesso e con determinati limiti: non si possono far valere, nei confronti del creditore, eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia e in genere alle vicende del rapporto di base.

La certezza che ci si trovi davanti a un contratto di fideiussione, tra l’altro, non si desume solo dalla terminologia usata dai contraenti ma anche dal fatto che l’accessorietà del rapporto principale è espressamente individuata nelle obbligazioni derivanti da operazioni bancarie facenti capo alla società garantita: la presenza di una clausola che obblighi il garante a pagare, a semplice richiesta del beneficiario che abbia dichiarato essersi verificati i presupposti per l’esigibilità della garanzia e anche nel caso in cui resti preclusa la possibilità di opporre eccezioni attinenti al rapporto di base, non attribuisce necessariamente alla garanzia i connotati del contratti autonomo di garanzia.

La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia attiene ai profili funzionali della garanzia: nel caso della garanzia autonoma, la funzione non è quella di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui o l’integrale soddisfacimento della pretesa che trae origine dall’inadempimento del debitore ma quella, prossima alle caratteristiche della cauzione, di assicurare al beneficiario la disponibilità almeno di una determinata somma di denaro a bilanciamento di rischi tipici di determinati contratti. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “mentre il fideiussore è un ‘vicario’ del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. SS UU n. 3947/10).

Pertanto, è esclusa la configurabilità del contratto autonomo di garanzia in ragione dell’accessorietà della garanzia al rapporto principale, caratteristica propria della fideiussione, e l’assenza di preclusioni per il garante alla possibilità di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale. Nel caso di specie, trova così applicazione l’art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

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