Prima della sentenza n. 121 del 2024 della Corte Costituzionale, vi era una distinzione significativa tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata per quanto riguardava l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Nella liquidazione giudiziale, l’ammissione avveniva automaticamente a seguito dell’attestazione da parte del giudice delegato circa la mancanza di attivo per sostenere le spese. Questa previsione, contenuta nell’art. 144 del D.P.R. n. 115 del 2002, non si applicava alla liquidazione controllata, penalizzando piccoli imprenditori, consumatori e professionisti sovraindebitati che accedevano a quest’ultima procedura.
Nonostante le due procedure condividessero la stessa finalità – la liquidazione del patrimonio del debitore e il soddisfacimento dei creditori – solo la liquidazione giudiziale prevedeva il beneficio automatico del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, i soggetti coinvolti nella liquidazione controllata si trovavano esclusi da questa protezione, anche in presenza di situazioni economiche difficili.
Il superamento della discriminazione con la sentenza n. 121/2024.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 e dell’art. 146 del D.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non estendevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese alla liquidazione controllata. La Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza della distinzione tra le due procedure, in quanto entrambe perseguono obiettivi simili, ovvero la liquidazione del patrimonio e la garanzia della par condicio creditorum.
La liquidazione controllata, che riguarda i soggetti più piccoli come consumatori, professionisti e piccoli imprenditori, non poteva più essere esclusa da questo importante strumento di accesso alla giustizia. Il riconoscimento del diritto al patrocinio a spese dello Stato rimuove un ostacolo economico che limitava la capacità di difesa di tali soggetti, in violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Benefici per debitori e OCC.
Questa sentenza rappresenta un passo avanti per i debitori sovraindebitati, poiché garantisce loro una difesa effettiva anche in assenza di mezzi economici. La liquidazione controllata è ora trattata alla pari con la liquidazione giudiziale, evitando che i piccoli imprenditori, consumatori e professionisti debbano sopportare l’onere delle spese legali in una situazione già economicamente fragile.
Anche gli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) traggono beneficio da questa decisione, poiché possono operare con la sicurezza che i debitori da loro assistiti non saranno esclusi dall’accesso alla giustizia per mancanza di fondi. Gli OCC possono ora concentrarsi su soluzioni efficaci per il soddisfacimento dei creditori e la tutela del debitore, senza l’onere di dover sostenere spese processuali elevate.
Implicazioni per i professionisti.
I professionisti che assistono i debitori nella liquidazione controllata vedono anche riconosciuta la possibilità di ricevere compensi attraverso il meccanismo del patrocinio a spese dello Stato. Prima della sentenza, i difensori non avevano alcuna garanzia di ricevere i propri compensi in assenza di attivo. Ora, grazie alla prenotazione a debito delle spese, il lavoro degli avvocati e dei professionisti coinvolti potrà essere riconosciuto e retribuito, garantendo loro la certezza di operare in un quadro giuridico equo.
Conclusione.
La sentenza n. 121 del 2024 segna un importante cambiamento nel panorama delle procedure concorsuali, eliminando una discriminazione che gravava sui soggetti più vulnerabili. Il patrocinio a spese dello Stato esteso alla liquidazione controllata è un passo avanti verso un sistema giuridico più giusto e inclusivo, in cui i diritti dei debitori sono maggiormente tutelati e l’accesso alla giustizia è garantito per tutti, indipendentemente dalle risorse economiche.
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