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Nota a Trib. Como, Sez. I, 10 maggio 2024.

di Monica Mandico

Mandico & Partners
Il caso coinvolge una società che, dopo aver avviato una composizione negoziata della crisi, ha ottenuto misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Durante questo periodo, alcuni creditori hanno iscritto ipoteche giudiziali sui beni della società, violando il divieto stabilito dalla legge. Le trattative non hanno avuto esito positivo e la società ha successivamente presentato una domanda di concordato semplificato al Tribunale di Como.
 
Nel piano concordatario, la società ha considerato inefficaci le ipoteche iscritte durante il periodo di protezione e ha classificato come chirografari i creditori che le avevano iscritte. Uno dei creditori si è opposto all’omologazione del concordato, sostenendo la validità della propria ipoteca in seguito alla cessazione delle misure protettive.
 
Il Tribunale di Como, presieduto da P. Parlati e con L.P. Aliquò come giudice relatore, ha respinto l’opposizione e ha omologato il concordato semplificato. La decisione si basa su un’interpretazione innovativa degli articoli 19, comma 8, e 55, comma 7 del CCII.
 
Il Collegio ha argomentato che l’inefficacia delle ipoteche iscritte in violazione del divieto persiste anche dopo la cessazione delle misure protettive, sia per revoca che per scadenza naturale. Questa interpretazione si fonda sul principio che l’efficacia della protezione cessi con effetti ex nunc, mantenendo quindi l’inefficacia delle iscrizioni ipotecarie effettuate in violazione del divieto.
 
Considerazioni.
Questa sentenza rappresenta un’evoluzione significativa nella tutela dei creditori che rispettano le norme durante le procedure di insolvenza. L’interpretazione del Tribunale rafforza l’efficacia delle misure protettive e scoraggia comportamenti opportunistici da parte dei creditori. Inoltre, la decisione offre una maggiore certezza giuridica nel contesto delle procedure di composizione negoziata della crisi.
 
Confronto con le Novità del Correttivo.
Sebbene non siano menzionate specifiche novità del correttivo nel testo fornito, la decisione del Tribunale di Como sembra allinearsi con l’obiettivo generale di rafforzare l’efficacia degli strumenti di gestione della crisi d’impresa e di protezione del patrimonio del debitore. La sentenza interpreta le norme esistenti in modo da garantire una maggiore coerenza e efficacia del sistema di gestione della crisi.
 
Conclusioni.
La sentenza del Tribunale di Como stabilisce un importante precedente nell’interpretazione delle norme del CCII relative alle misure protettive e alle loro conseguenze. Questa decisione potrebbe influenzare significativamente la futura gestione delle procedure di composizione negoziata della crisi e la tutela dei diritti dei creditori. L’approccio adottato dal Tribunale, che assimila l’inefficacia assoluta delle ipoteche alla categoria dell’invalidità, offre una soluzione equilibrata che protegge i creditori rispettosi delle norme e disincentiva comportamenti in violazione delle misure protettive. Questo orientamento giurisprudenziale potrebbe portare a una maggiore uniformità nell’applicazione delle norme del CCII e a una più efficace tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte nelle procedure di insolvenza.

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