Nell’ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni (in tutto o in parte) a quest’ultima, perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell’ulteriore requisito di forma previsto dall’art. 474, comma 2, c.p.c.
Al tempo stesso, nessun effetto inibitorio del diritto di agire in via esecutiva della cessionaria può discendere dalle doglianze di indebita capitalizzazione composta degli interessi, per via del c.d. piano di ammortamento “alla francese”, essendo pressoché unanime, nella giurisprudenza di merito, l’esclusione di qualsivoglia conseguenza latu sensu invalidante del titolo esecutivo per effetto di tal genere di ammortamento (segnatamente, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto), dal momento che nessuna nullità dell’obbligazione di pagamento degli interessi convenzionali legittimamente calcolati dalla mutuante nella misura pattuita può derivare da siffatto sistema di computo.