Con riferimento alla lamentata nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005 – 2008, tale doglianza è infondata, in quanto rimasta sfornita di prova. Al riguardo, è bene premettere che l’Euribor costituisce un parametro di riferimento (benchmark) inteso a riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro ed è determinato sulla base delle quotazioni individuali di un gruppo di banche selezionate dall’EBF, a cui viene chiesto di supporre il tasso d’interesse che una banca primaria (primary bank) offrirebbe ad una seconda banca primaria per depositi interbancari a termine entro la zona Euro[1].
Tale meccanismo è suscettibile di determinare profili di vulnerabilità in quanto, da una parte, la quotazione dell’indice eseguita dalle banche non riflette un dato reale ed effettivo di mercato, ma consiste invece in una stima teorica effettuata dalle banche stesse; dall’altra, la quotazione è determinata secondo un procedimento meramente interno dell’impresa, non facilmente contestabile da un osservatore terzo, quale l’autorità di vigilanza.
Come accertato dalla Commissione Europea[2], le banche incaricate di comunicare i dati richiesti hanno aderito a un piano comune, in base al quale hanno determinato le linee essenziali e i limiti delle reciproche azioni (o astensioni da azioni) nel mercato, così realizzando la fattispecie dell’accordo illecito di cui agli artt. 101 TFUE e 53 Accordo EEA, nonché la fattispecie della pratica concordata illecita[3]. In particolare, le prove raccolte durante il procedimento sanzionatorio hanno dimostrato, a giudizio della Commissione Europea, che le banche hanno tenuto sul mercato una condotta attiva causalmente connessa e conseguente ad una comune concertazione, finalizzata all’alterazione dei tassi[4]. È emerso, altresì, che le condotte illecite sono state attuate per consentire alle banche facenti parte dell’intesa di trarre profitti indebiti dall’alterazione delle diverse operazioni indicizzate secondo il parametro Euribor, in particolare distorcendo a proprio favore il prezzo dei derivati in Euro; inoltre, attraverso la comunicazione di tassi tendenti al ribasso, le banche hanno ingenerato la convinzione di disponibilità finanziarie superiori a quelle effettive, così realizzando l’intento di rappresentare una situazione patrimoniale e di liquidità distorta, in senso migliore, rispetto a quella reale.
Va precisato che la durata dell’illecito è stata accertata dalla Commissione dal 29.9.2005 al 30.5.2008, dovendosi di conseguenza presumere, in mancanza di prova contraria, la legittimità del c.d. tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea. La decisione della decisione della Commissione Europea ha diretta rilevanza nella disciplina dei contratti di finanziamento bancario e dei prodotti finanziari (quali derivati, obbligazioni bancarie, titoli di Stato, obbligazioni corporate) che prevedano un meccanismo di indicizzazione degli interessi, a scadenze periodiche predeterminate, secondo l’andamento del parametro Euribor: sorge, infatti, la questione, sollevata dagli opponenti nel presente giudizio, della possibile invalidità ditale tasso convenzionale per il periodo in cui si è verificato l’illecito antitrust.
Ciò premesso, occorre, sul punto, richiamare i principi recentemente espressi dalla Cassazione[5], secondo cui «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento».
Orbene, nel caso in esame, il contratto di finanziamento è stato concluso il 03.05.2005, ovverosia in un momento non compreso nel succitato periodo cui l’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Antitrust Europea fa riferimento. Essendosi, allora, l’illecita manipolazione verificatasi in epoca successiva alla conclusione della pattuizione in esame, potrebbe tutt’al più venire a configurarsi un’ipotesi di nullità sopravvenuta, fattispecie che la dottrina suole ravvisare nei casi in cui in negozio originariamente valido si ponga in secondo momento in contrasto con una regola successiva che ponga nuovi requisiti di validità dell’atto oppure ne sancisca la contrarietà a sé in quanto norma imperativa.
Nella fattispecie, tuttavia, tale eventualità non ricorre, giacché la pretesa nullità non discenderebbe dall’introduzione di una nuova legge, bensì dalla violazione d’un precetto preesistente operata a posteriori da alcuni soggetti privati. In ogni caso, nel merito, portata assorbente assume il rilievo per cui parte opponente non ha specificato se effettivamente il tasso pattuito abbia superato il tasso-soglia, né è stato precisato in quali periodi e in quale misura sarebbe avvenuto tale superamento (anzi, il perito di parte ha accertato il contrario), così come nemmeno sono state indicate le ragioni per cui l’eventuale superamento sarebbe disceso proprio dalla correlazione del tasso variabile in concreto applicato con il parametro Euribor contestato. Inoltre, sempre nel merito, va evidenziato che spettava agli opponenti allegare e dimostrare la prova, non solo dell’esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione (onere non assolto), ma anche del fatto che quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all’oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti, in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto. Nulla è stato, invece, allegato e provato da parte opponente in merito alla concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso Euribor richiamato, nonché alla partecipazione dell’originaria mutuante all’accordo di cartello in questione né all’esistenza di un legame tra la asserita manipolazione ed il contratto di mutuo “a valle”.
________________________________________________________
[1] In altri termini, l’Euribor indica il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine a un soggetto solvibile.
[2] Il riferimento è alla decisione del 04.12.13.
[3] Invero, con la decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza (C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT/39914) è stata accertata la costituzione di un cartello fra istituti di credito europei, che ha maggiorato indebitamente il tasso ufficiale EURIBOR di riferimento dei mutui, tra cui quello azionato con la esecuzione, dal 29 settembre 2005 fino al 30 maggio 2008.
[4] In concreto, la Commissione ha accertato che, attraverso chat online, telefono ed e-mail, alcuni funzionari delle banche: scambiavano preferenze per una determinata quotazione oppure informazioni dettagliate sulle quotazioni future; utilizzavano i predetti dati per allineare le proprie quotazioni nonché le loro posizioni sul mercato; scambiavano informazioni dettagliate e sensibili sul commercio e sulla strategia dei prezzi relativi ai derivati Euro; comunicavano alle altre banche la quotazione appena presentata all’EBF, quando la stessa doveva rimanere segreta.
[5] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 03.05.2024, n. 12007, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, On field review della Terza Sezione Civile della Cassazione sull’EURIBOR: la clausola degli interessi è (sostanzialmente) valida, 3 maggio 2024, On field review della Terza Sezione Civile della Cassazione sull’EURIBOR: la clausola degli interessi è (sostanzialmente) valida. – Diritto del Risparmio.
Nota a Trib. Crotone, 26 giugno 2024.
Massima redazionale
Con riferimento alla lamentata nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005 – 2008, tale doglianza è infondata, in quanto rimasta sfornita di prova. Al riguardo, è bene premettere che l’Euribor costituisce un parametro di riferimento (benchmark) inteso a riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro ed è determinato sulla base delle quotazioni individuali di un gruppo di banche selezionate dall’EBF, a cui viene chiesto di supporre il tasso d’interesse che una banca primaria (primary bank) offrirebbe ad una seconda banca primaria per depositi interbancari a termine entro la zona Euro[1].
Tale meccanismo è suscettibile di determinare profili di vulnerabilità in quanto, da una parte, la quotazione dell’indice eseguita dalle banche non riflette un dato reale ed effettivo di mercato, ma consiste invece in una stima teorica effettuata dalle banche stesse; dall’altra, la quotazione è determinata secondo un procedimento meramente interno dell’impresa, non facilmente contestabile da un osservatore terzo, quale l’autorità di vigilanza.
Come accertato dalla Commissione Europea[2], le banche incaricate di comunicare i dati richiesti hanno aderito a un piano comune, in base al quale hanno determinato le linee essenziali e i limiti delle reciproche azioni (o astensioni da azioni) nel mercato, così realizzando la fattispecie dell’accordo illecito di cui agli artt. 101 TFUE e 53 Accordo EEA, nonché la fattispecie della pratica concordata illecita[3]. In particolare, le prove raccolte durante il procedimento sanzionatorio hanno dimostrato, a giudizio della Commissione Europea, che le banche hanno tenuto sul mercato una condotta attiva causalmente connessa e conseguente ad una comune concertazione, finalizzata all’alterazione dei tassi[4]. È emerso, altresì, che le condotte illecite sono state attuate per consentire alle banche facenti parte dell’intesa di trarre profitti indebiti dall’alterazione delle diverse operazioni indicizzate secondo il parametro Euribor, in particolare distorcendo a proprio favore il prezzo dei derivati in Euro; inoltre, attraverso la comunicazione di tassi tendenti al ribasso, le banche hanno ingenerato la convinzione di disponibilità finanziarie superiori a quelle effettive, così realizzando l’intento di rappresentare una situazione patrimoniale e di liquidità distorta, in senso migliore, rispetto a quella reale.
Va precisato che la durata dell’illecito è stata accertata dalla Commissione dal 29.9.2005 al 30.5.2008, dovendosi di conseguenza presumere, in mancanza di prova contraria, la legittimità del c.d. tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea. La decisione della decisione della Commissione Europea ha diretta rilevanza nella disciplina dei contratti di finanziamento bancario e dei prodotti finanziari (quali derivati, obbligazioni bancarie, titoli di Stato, obbligazioni corporate) che prevedano un meccanismo di indicizzazione degli interessi, a scadenze periodiche predeterminate, secondo l’andamento del parametro Euribor: sorge, infatti, la questione, sollevata dagli opponenti nel presente giudizio, della possibile invalidità ditale tasso convenzionale per il periodo in cui si è verificato l’illecito antitrust.
Ciò premesso, occorre, sul punto, richiamare i principi recentemente espressi dalla Cassazione[5], secondo cui «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento».
Orbene, nel caso in esame, il contratto di finanziamento è stato concluso il 03.05.2005, ovverosia in un momento non compreso nel succitato periodo cui l’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Antitrust Europea fa riferimento. Essendosi, allora, l’illecita manipolazione verificatasi in epoca successiva alla conclusione della pattuizione in esame, potrebbe tutt’al più venire a configurarsi un’ipotesi di nullità sopravvenuta, fattispecie che la dottrina suole ravvisare nei casi in cui in negozio originariamente valido si ponga in secondo momento in contrasto con una regola successiva che ponga nuovi requisiti di validità dell’atto oppure ne sancisca la contrarietà a sé in quanto norma imperativa.
Nella fattispecie, tuttavia, tale eventualità non ricorre, giacché la pretesa nullità non discenderebbe dall’introduzione di una nuova legge, bensì dalla violazione d’un precetto preesistente operata a posteriori da alcuni soggetti privati. In ogni caso, nel merito, portata assorbente assume il rilievo per cui parte opponente non ha specificato se effettivamente il tasso pattuito abbia superato il tasso-soglia, né è stato precisato in quali periodi e in quale misura sarebbe avvenuto tale superamento (anzi, il perito di parte ha accertato il contrario), così come nemmeno sono state indicate le ragioni per cui l’eventuale superamento sarebbe disceso proprio dalla correlazione del tasso variabile in concreto applicato con il parametro Euribor contestato. Inoltre, sempre nel merito, va evidenziato che spettava agli opponenti allegare e dimostrare la prova, non solo dell’esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione (onere non assolto), ma anche del fatto che quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all’oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti, in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto. Nulla è stato, invece, allegato e provato da parte opponente in merito alla concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso Euribor richiamato, nonché alla partecipazione dell’originaria mutuante all’accordo di cartello in questione né all’esistenza di un legame tra la asserita manipolazione ed il contratto di mutuo “a valle”.
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[1] In altri termini, l’Euribor indica il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine a un soggetto solvibile.
[2] Il riferimento è alla decisione del 04.12.13.
[3] Invero, con la decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza (C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT/39914) è stata accertata la costituzione di un cartello fra istituti di credito europei, che ha maggiorato indebitamente il tasso ufficiale EURIBOR di riferimento dei mutui, tra cui quello azionato con la esecuzione, dal 29 settembre 2005 fino al 30 maggio 2008.
[4] In concreto, la Commissione ha accertato che, attraverso chat online, telefono ed e-mail, alcuni funzionari delle banche: scambiavano preferenze per una determinata quotazione oppure informazioni dettagliate sulle quotazioni future; utilizzavano i predetti dati per allineare le proprie quotazioni nonché le loro posizioni sul mercato; scambiavano informazioni dettagliate e sensibili sul commercio e sulla strategia dei prezzi relativi ai derivati Euro; comunicavano alle altre banche la quotazione appena presentata all’EBF, quando la stessa doveva rimanere segreta.
[5] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 03.05.2024, n. 12007, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, On field review della Terza Sezione Civile della Cassazione sull’EURIBOR: la clausola degli interessi è (sostanzialmente) valida, 3 maggio 2024, On field review della Terza Sezione Civile della Cassazione sull’EURIBOR: la clausola degli interessi è (sostanzialmente) valida. – Diritto del Risparmio.
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