Nota a Corte Cost., 24 giugno 2024, n. 109.
Massima redazionale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 36 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) che fissa il nuovo termine del 30 aprile 2023 per la presentazione delle domande di proroga delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni balneari), attualmente in essere. Analogamente a quanto accade per la legislazione statale le proroghe di tali concessioni sono in contrasto con il diritto unionale, segnatamente con l’art. 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE (che impone agli Stati membri dell’UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza) come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, dalla la Corte di giustizia UE ed anche rilevato dal Capo dello Stato, con l’invio di una lettera ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di conversione nella legge n. 14 del 2024 del D.L. n. 198 del 2022, il cui ulteriore differimento al 31 dicembre 2025 è stato dichiarato passibile di non applicazione con due successive sentenze del Consiglio di Stato.
È paradossale che l’impugnativa della legge regionale sia stata promossa dal Governo, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze ad esso riservate dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l’art. 117, primo comma, Cost., che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia. Infatti è sufficiente leggere i punti 2.1 e, soprattutto, 2.2 del Considerato per trovare la sintesi di un’inadempienza nell’attuazione del diritto dell’Unione che è stata, e rimane attualmente, del legislatore nazionale. Quest’ultimo è riuscito a porsi contro tutti e non sfuggono all’osservatore la pretestuosità del tentativo di censire le scogliere a picco sul mare come spiagge balneabili, ovvero l’inconsistenza del richiamo ad “oggettive ragioni tali da impedire la conclusione tempestiva delle procedure selettive” per giustificare la proroga.
Già la Corte costituzionale , con la sentenza n. 1 del 2019 (nel dichiarare illegittima una proroga stabilita dalla Regione Liguria) aveva affermato che i «criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo», i quali «devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».
Ed anche la presenza di un testo normativo apparentemente afferente alla presentazione delle domande e la ancor più apparente limitazione del tema alla Regione Siciliana non scoraggiano la Corte dal lasciare intendere la dimensione nazionale del problema Infatti, pur sottolineando che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla presentazione delle domande di proroga, la Corte ha rilevato, che perfino la rinnovazione della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.
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