Il diritto all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti non è limitato ai consumatori che abbiano diligentemente valutato la propria capacità di adempiere, ma si estende anche a coloro che, nonostante una valutazione non ottimale della propria solvibilità, abbiano agito influenzati da condizioni esterne. La legge richiede una valutazione del comportamento del consumatore non in termini di prudenza assoluta, ma in rapporto a una diligenza minima, considerando come ostacolo unicamente la “colpa grave”.
In particolare, l’art. 69, comma 2, CCII, dispone che la condizione di colpa grave non sussiste quando il consumatore si affidi ragionevolmente alle verifiche sul merito creditizio compiute da soggetti qualificati, i quali devono adempiere ai controlli previsti dall’art. 124 bis T.U.B. per erogare il credito con prudenza e responsabilità, proteggendo il cliente dal rischio di insolvenza.
Questa sentenza conferma che il consumatore che si sia affidato, in buona fede, alle valutazioni di operatori qualificati, non possa essere penalizzato con l’esclusione dalla procedura di ristrutturazione per presunta colpa grave.