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Nota a Trib. Catanzaro, 18 aprile 2024.

Le due recenti ordinanze del Tribunale di Catanzaro, emesse il 18.04.2024, hanno accolto la domanda risarcitoria fondata sull’inadempimento volta ad accertare la responsabilità di Poste per violazione dell’obbligo informativo sulla medesima gravante. 

Infatti, i risparmiatori, recatasi presso l’Ufficio postale del loro paese, venivano notiziati circa la prescrizione dei loro BFP; presentavano, quindi, dapprima reclamo e, successivamente, due ricorsi presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendo il risarcimento danni per violazione degli obblighi informativi sui BFP ritenuti prescritti. 

Tali buoni, non riportavano le condizioni negoziali stabilite nel decreto istitutivo, non essendo indicato né il tasso di interesse applicato, né il termine di scadenza, né, tantomeno, l’indicazione della serie di appartenenza. 

Le ordinanze hanno accertato il danno subito dei risparmiatori, discendente dalla violazione dei doveri di trasparenza e informazione cui l’intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei buoni fruttiferi, secondo quanto previsto specificamente dall’art. 3, comma 1 e dall’art. 6 del DM 19/12/2000.

Al riguardo, si rileva che gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario sono finalizzati a garantire non solo la trasparenza dell’attività di quest’ultimo, ma soprattutto a tutelare la posizione del risparmiatore, il quale deve essere posto in condizioni di comprendere correttamente le caratteristiche del proprio investimento, a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti. In giurisprudenza, invero, è stato condivisibilmente affermato che «la prescrizione dell’obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell’informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, latu sensu cautelare, comporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tra l’omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono»[1].

La condotta omissiva della resistente costituisce violazione, oltre che dell’obbligazione specifica imposta dai DD.MM. citati, anche del generale principio di correttezza e buona fede, di cui all’art. 1175 c.c., e del dovere di diligenza professionale imposto dall’art. 1176 c.c., tale per cui la società deve essere condannata a risarcire i danni inferti. A conferma di ciò è di fondamentale importanza la decisione dell’AGCM del 18.10.2022, che ha sanzionato Poste Italiane S.p.A. con due motivazioni per pratiche commerciali scorrette (che coincidono con la motivazione di presentazione del presente ricorso poi accolto).

Nel caso di specie, è stata rilevata una doppia violazione:

  • non è stata apposto sul retro, né la durata dei BFP, né i tassi di interesse, né i termini di prescrizione;
  • non è stato mai consegnato alla ricorrente nessun foglio informativo o documento che caratterizzava il BFP in oggetto.

Le stesse ordinanze dispongono, altresì, che non è in ogni caso idonea ad escludere la responsabilità contrattuale dell’intermediario la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano eventualmente acquisibili su internet, considerato che detta valutazione si appunta esclusivamente sulla violazione degli obblighi da parte del paciscente onerato, mentre nella fattispecie de qua il contegno inerte o negligente del cliente (il non essersi attivato per procurarsi aliunde le informazioni necessarie) può astrattamente rilevare in termini di concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., con eventuale limitazione (non già esclusione) della responsabilità dell’altro contraente[2].

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[1] Cfr. App. Cagliari, Sez. distaccata Sassari, m. 121/2023.

[2] Cfr. App. Cagliari, Sez. distaccata Sassari, n. 121/2023.

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