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Nota a Trib. Ferrara, 7 dicembre 2023.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Con provvedimento del dicembre 2023, il Tribunale di Ferrara, Sez. Civile, Ufficio delle procedure concorsuali, revocava il provvedimento impugnato con cui il giudice delegato respingeva l’istanza del reclamante volta ad ottenere l’autorizzazione ad utilizzare ed occupare l’abitazione familiare.

Ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e di Insolvenza, d’ora in poi CCII), il Tribunale ha il potere, con sentenza con cui dichiara aperta la liquidazione controllata, di ordinare la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga – ma solo in presenza di gravi e specifiche ragioni – di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare taluno di essi.

Tale potere, però, non vale per l’immobile che costituisce l’abitazione principale del debitore e della sua famiglia. E’ quanto ribadito dal giudice estense, che in forza del rinvio dell’art. 275, comma 2, CCII alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e, dunque, anche all’art. 147, comma 2 CCII, evidenziava che il bene in questione non può essere distratto dall’uso cui è destinato fino al momento della sua liquidazione.

Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 270, comma 2, lett. e) CCII, e lo stesso bene viene assoggettato alla regola generale di cui all’art. 560, ultimo comma, c.p.c. valevole sia per le procedure esecutive individuali che per le procedure concorsuali.

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