Il Tribunale palermitano premette che, conformemente all’orientamento sviluppato in seno alla giurisprudenza di legittimità, in materia di ripartizione dell’onere della prova, il creditore che agisce per l’adempimento dell’obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito[1]. Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Ciò premesso, nel caso di specie, occorre sottolineare che parte opposta non abbia adeguatamente provato (come era suo onere) l’esistenza di un credito esigibile. Invero, non risulta contestato che l’art. 5 dei contratti di conto corrente stipulati dalla de cuius e regolanti i rapporti finanziari posti a fondamento della domanda prevede espressamente che «In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell’incapace. La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del conto con firme disgiunte».
Da ciò deriva che in forza di tali clausole (opponibili agli eredi della de cuius) i poteri dispositivi dei rapporti regolati in conto corrente fra le parti potevano essere esercitati dai condividenti esclusivamente in modo congiunto.
Ciò posto, nel caso di specie risulta dimostrato, oltre che non contestato, che la riscossione delle somme depositate nei rapporti bancari oggetto di causa non solo non abbia trovato il consenso di tutti gli eredi della de cuius, ma sia stata oggetto di una specifica opposizione.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533.