Il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 gennaio 24 in materia di concordato preventivo, a proposito della disciplina di recente introduzione in tema di misure protettive ha chiarito che le misure protettive discendono automaticamente dalla richiesta che il debitore ne faccia e non necessitano di essere “concesse” dal Tribunale; l’intervento del giudice – chiarisce il Tribunale – dunque è comunque previsto ma spostato ad un momento successivo al prodursi delle misure, quello cioè della loro conferma o revoca.