Il Decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19 contenente le ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) ha apportato rilevanti novità per le imprese ed i professionisti.
La normativa in questione ha modificato alcune disposizioni del c.p.c. in tema di pignoramento di crediti verso terzi, per migliorare l’efficienza della procedura di recupero delle somme dovute dai debitori.
Nello specifico, l’art. 25 prevede che: quando il creditore notifica al terzo pignorato l’ordinanza del giudice di assegnazione delle somme dovute, deve allegare ad essa una dichiarazione contenente tutti i dati necessari per il pagamento, così da velocizzarlo.
Inoltre, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione; gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione. In caso di mancata notifica entro sei mesi, l’ordinanza sarà inefficace.
Il pignoramento perde efficacia se notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo.
Per semplificare il processo, si utilizzerà la posta elettronica certificata (pec) come canale privilegiato per la notifica dell’ordinanza. Qualora il terzo pignorato sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale speciale, potrà ricevere l’ordinanza tramite questo canale.
Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale il creditore pignorante (o intervenuto) può notificare a tutte le parti e al terzo, una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
Indubbiamente, la modificazione maggiormente rilevante apportata dal Decreto-legge riguarda l’art. 546 c.p.c. Nella previgente versione era previsto che il terzo pignorato, dal giorno della notifica dell’atto, assumendo la posizione di custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute al debitore esecutato, doveva bloccare tali somme per un importo pari al credito precettato, aumentato della metà.
Con il nuovo decreto, si assiste ad una revisione delle soglie e all’inserimento di un importo fisso per i crediti più bassi, da aggiungere allo stesso credito; nello specifico il terzo dovrà trattenere un importo aggiuntivo di:
-1000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
-1.600 euro per i crediti da euro 1.100,01 ad euro 3.200
-la metà dell’importo, solo per i crediti superiori a 3.200 euro.
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