Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30.10.2023, la Direttiva 2023/2225/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 2008/48/CE.
In particolare, la Direttiva in oggetto è volta a superare talune carenze normative relative all’ambito di applicazione della Direttiva del 2008, alle sue definizioni e ai suoi termini talvolta poco chiari, agli obblighi di informazione non adattati ai media digitali, alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio e a una non uniforme applicazione a livello nazionale.
Alla luce di ciò, sono state introdotte le seguenti misure:
- estensione dell’ambito di applicazione della direttiva ai prestiti di importo inferiore a 200 EUR, ai contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto, ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro un mese, ai contratti di credito senza interessi e senza altre spese e ai contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. In taluni di questi casi, è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di escludere l’applicazione di un numero definito e limitato di disposizioni in relazione ad annunci pubblicitari, informazioni precontrattuali e informazioni contrattuali;
- modifica della definizione di vari termini chiave;
- fornitura di spiegazioni adeguate ai consumatori;
- riduzione della quantità di informazioni da fornire ai consumatori nella pubblicità, incentrandosi su informazioni chiave quando sono fornite attraverso determinati canali;
- maggiori dettagli su come e quando le informazioni precontrattuali vengono presentate ai consumatori, per garantire che siano fornite in modo più efficace;
- divieto di desumere il consenso del consumatore tramite caselle preselezionate;
- divieto di pratiche di commercializzazione abbinata;
- standard in materia di servizi di consulenza;
- divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito;
- introduzione della possibilità per gli Stati membri di fissare limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale o sul costo totale del credito;
- definizione di norme di comportamento e obbligo per i fornitori di credito e gli intermediari del credito di garantire che il personale disponga di competenze e conoscenze adeguate;
- indicazione che le valutazioni del merito creditizio dovrebbero essere effettuate sulla base di informazioni pertinenti e accurate sulla situazione finanziaria ed economica;
- disposizione sull’uso di fonti alternative di dati per effettuare valutazioni del merito creditizio conformemente ai principi del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati;
- obbligo per gli Stati membri di promuovere l’educazione finanziaria;
- obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a incoraggiare i creditori a esercitare un ragionevole grado di tolleranza;
- rafforzamento della disponibilità di servizi di consulenza in materia di debito;
- miglioramento delle condizioni di applicazione mediante l’introduzione di un articolo sulle autorità competenti.
Da ultimo, in linea con l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Lexitor, la Direttiva conferma che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito. La Direttiva detta, inoltre, i principi per il calcolo dell’indennizzo spettante al creditore in caso di rimborso anticipato.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva in oggetto.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026.
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Consulente legale d’impresa, con esperienza in materia di compliance e regolamentazione bancaria, dei mercati finanziari e assicurativa.