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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 14 settembre 2023, n. 26522.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giovanni Lauro.
Massima redazionale

Secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi»[1].

Al contempo, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità (contestualità pacifica nel caso in esame) tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo[2].

 

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[1] Così Cass. n. 7352/2022; Cass. n. 23866/2022.

[2] V. Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 8806/2017.

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