Rivista di Diritto del Risparmio
APPROFONDIMENTI
La mediazione telematica e l’insostenibile leggerezza dell’etere: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio? [*]
A cura dell’Avv. Marco MARIANELLO**
L’art. 8-bis, co. 3, del D.lgs. n. 28/2010 impone a tutti coloro che partecipano agli incontri di mediazione in modalità telematica il possesso della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, mentre analoga disposizione non risulta prevista dall’art. 2-bis, co. 4, della L. n. 162/2014 in materia di negoziazione assistita. Tale disparità di trattamento non risulta condivisibile, atteso che non appare rispettosa del principio costituzionale di eguaglianza e sembra recare anche un eccesso di delega, oltre a non risultare conforme alla normativa comunitaria e regolamentare di settore. Si auspica, de jure condendo, un intervento normativo che possa ricondurre tale fattispecie nell’alveo della legalità, parificando i due modelli di ADR.
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[*] Contributo approvato referee.
[**] Avvocato specializzato in Diritto Bancario, Diritto dei consumatori e ADR. Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Privato 2 presso l’Università degli Studi di Teramo.