Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (“Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile“), nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.