Quanto alla contestazione concernente la qualifica di operatore qualificato, a norma dell’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998, sono considerati operatori qualificati, tra gli altri, le persone fisiche che siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal TUF per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare; e l’art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento adottato (ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUF) con D.M. 11 novembre 1998, n. 468 attribuisce, appunto, l’idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere di amministrazione o di sindaco presso una società di intermediazione mobiliare a chi abbia esercitato attività di amministrazione e controllo oppure compiti direttivi presso imprese per almeno un triennio. Occorre, senz’altro, che l’intermediario accerti, al momento dell’instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento da parte dell’investitore dei ruoli e dei compiti al riguardo necessari, poiché non è sufficiente a escluderne la responsabilità la semplice dichiarazione del cliente di esonerarlo dalla verifica[1]. Le persone fisiche devono, inoltre, aver manifestato all’intermediario la volontà di essere considerate tali, non essendo sufficiente che esse siano in possesso degli indicati requisiti di professionalità[2]: nessuno, infatti, meglio dell’investitore conosce il proprio livello di comprensione dei meccanismi del mercato finanziario e, conseguentemente, il proprio bisogno di quella protezione che è dovere dell’intermediario offrire. Si esige, quindi, un elemento «volontaristico», rivelato dall’esigenza di documentazione delle qualità rilevanti, e coerente con la natura protettiva della disciplina[3].
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che il ricorrente «dichiarò, con scrittura in data 9.7.2004, di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 della delibera Consob n. 11522/98 e successive modifiche e diede atto di aver consegnato alla Banca “copia mia posizione camerale comprovante la mia qualifica di operatore qualificato in quanto amm.re di società di capitali da oltre 3 anni”»; dichiarazione, questa, prodotta in sede monitoria e non tempestivamente disconosciuta con la citazione in opposizione. Peraltro, la banca, a supporto e conferma della dichiarazione, aveva prodotto la scheda personale relativa al cliente, tratta dall’archivio ufficiale della camera di commercio, da cui emergevano le qualità di socio amministratore di cui si è riferito in narrativa, e l’importanza, anche internazionale, dell’impresa individuale che egli esercitava.
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[1] Cfr. Cass. n. 13872/2017; Cass. n. 2530/2023.
[2] Cfr. Cass. n. 23805/2015.
[3] Da ultimo, Cass. n. 20249/2021 e Cass. n. 5493/2022.