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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2023, n. 13521.

Massima redazionale

Gli Istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore[1].

 

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[1] Cfr. Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; cfr. pure: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393.

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