Nota a Corte Cost., 6 giugno 2023, n. 113.
Massima redazionale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 93 commi 1-bis e 7-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall’art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. In via conseguenziale sono parimenti illegittimi commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell’art. 93 cod. strada.
La norma, nel prevedere per chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, il divieto di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, risulta lesiva dell’art. 77 della Costituzione, in quanto inserita in un contesto normativo che non ha nulla a che vedere con la circolazione stradale.
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La sentenza va segnalata in quanto interviene su un caso emblematico di norma intrusa.
Non interessano infatti, tanto la materia e gli effetti della pronuncia (limitati al periodo di vigenza della disposizione, ora abrogata) quanto le affermazioni concernenti la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., determinata dall’interruzione del nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione. Quest’ultima, sottolinea la sentenza, “rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è limitatamente emendabile, potendosi aprire solo a disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. Ne consegue che “la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza……, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante”.
Nel caso in esame è venuta meno la necessaria omogeneità, la quale costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge” di cui all’art 77 Cost.
Infatti il preambolo del decreto-legge in argomento, ne esplicita il contenuto in termini di misure «per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno». Viceversa il divieto di circolazione al requisito della residenza, non è indicativo di alcuna connessione con finalità di sicurezza pubblica, in quanto volto a contrastare la prassi della cosiddetta esterovestizione dei veicoli (consistente nella sottrazione agli adempimenti di natura fiscale, tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari di veicoli al fine di ottenere vantaggi indebiti quali l’evasione di tributi e pedaggi, la non assoggettabilità a sanzioni e la fruizione di premi assicurativi più vantaggiosi) . Finalità che nulla ha “a che fare – conclude la sentenza-con la sicurezza pubblica e, tanto meno, con la repressione della criminalità, e di quella mafiosa in particolare “, posto che il divieto espresso dalle disposizioni censurate non ha , di per sé, alcuna diretta incidenza né sulla prevenzione di illeciti, né sulla identificazione di chi è alla guida di un veicolo.
Pertanto la disposizione impugnata ed il connesso apparato normativo (in via conseguenziale) sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, come recita la Corte (così’ impartendo al legislatore una lezione di coerenza e di corretto utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza) per il carattere di “norme intruse, con riguardo tanto all’oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all’esigenza di coordinamento rispetto alle materie occupate dall’atto di decretazione”.
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