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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 31209.

In controversie su particolari materie (tra cui i contratti bancari e finanziari) l’art.5 del d.lgs. n.28 del 4 marzo 2010 prevede che, prima di instaurare il processo, è necessario esperire un procedimento di mediazione obbligatoria, senza la quale il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

Nel caso in esame, alla Corte di Cassazione è stato chiesto di esprimersi sulla valenza di tale normativa nei confronti di una fideiussione ad un contratto bancario.

Secondo la Banca ricorrente, infatti, la disposizione, nel riferirsi ai contratti bancari e finanziari, comprende anche le vertenze relative alle obbligazioni di garanzia ed essi collegati e, pertanto, ab origine si sarebbe dovuto procedere (su istanza della controparte) ad un tentativo di mediazione obbligatoria (non ad una cd. mediazione delegata ex art.5, comma 2 d.lgs. 28/2010 come disposto dal Tribunale).

In argomento, la Cassazione già in passato ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di “contratti bancari e finanziari”, escludendo la mediazione preventiva obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto il leasing immobiliare (Cass. Civ. n.12883 del 13.5.2021 e n.30520 del 22.11.2019) o il pagamento di un assegno bancario a persona diversa all’effettivo beneficiario (Cass. Civ. n.9204 del 20.5.2020). In quest’ottica, l’esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile e dal TUB, porta a negare l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010.

In aggiunta, il Collegio, in continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite, ha anche specificato come nei giudizi introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo (come nel caso de quo), una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; pertanto se essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità ex art.5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010 conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U. n.19596 del 18.9.2020). Dunque, quand’anche si fosse estesa la mediazione obbligatoria al caso di fideiussione, l’onere di impulso e l’interesse a coltivare la mediazione sarebbe comunque gravato sulla Banca convenuta opposta, che invece non si è attivata.

Alla luce di quanto esposto, quindi, la Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso.

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