Nota a ABF, Collegio di Bari, 22 novembre 2022, n. 15011.
Massima redazionale
Nel caso in esame, il buono fruttifero postale indicava la serie di appartenenza AF e contieneva sul retro la dicitura “a termine” e la data di emissione. I BFP “a termine” appartenenti alla serie “AF” sono stati istituiti con D.M. del 29 ottobre 1996, al cui art. 2 è testualmente previsto che gli stessi “avranno durata di nove anni e sei mesi o quattordici anni e alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, in interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso”. Al contempo, il D.M. del 30 novembre 1996 ha, inoltre, previsto all’art. 3 che per i BFP «a termine», della serie speciale «AF», di cui al decreto ministeriale dell’ottobre 1996, emessi a partire dalla data del 1° dicembre 1996, in caso di rimborso anticipato “si applicano, diminuiti di cinquanta centesimi di punto, i tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta dalla lettera «S»”.
Sul retro del titolo non è, invero, indicata la data di scadenza, ma unicamente quella data di emissione, di talché il Collegio ritiene di dovere presumere che il titolo possa avere avuto la durata (massima) di 14 anni. Con riferimento alla prescrizione, osserva il Collegio che sul retro del buono è disposto che, una volta che lo stesso sia divenuto infruttifero, “l’avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”; invero, a seguito della previsione di cui al successivo art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse) è stato stabilito il principio generale secondo cui “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Sull’individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento[1], che, con riferimento ai buoni appartenenti alla serie AA2 (con scadenza settennale), ha stabilito che la data di scadenza deve essere individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, può essere esteso ad altre tipologie di buoni, in quanto prevalgono le condizioni riportate sul titolo, senza tener conto di quanto previsto dall’art. 8 D.M. 19.12.2000. Sul buono AF in esame viene espressamente riportato che il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo previsto cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione “a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”. Consequenzialmente, il dies a quo per la prescrizione è, pertanto, rappresentato dall’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie AF.
Nel caso in esame, il buono è stato emesso il 24/05/1997 e ha un termine di scadenza di 14 anni: il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si calcolerebbe dal 31/12/2011 e la prescrizione decennale si sarebbe compiuta il 31/12/2021. Parte ricorrente afferma di essersi recato diverse volte presso uno sportello dell’intermediario “in piena emergenza Covid”, ma non circostanzia meglio tali affermazioni e, comunque, non fornisce evidenze a supporto. Il reclamo risulta presentato il 16/02/2022, dopo l’intervenuta prescrizione.
Con riferimento alla possibilità che il termine di prescrizione indicato cada nel periodo di proroga dei termini prevista in occasione dell’emergenza pandemica, deve rammentarsi che l’art. 34, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto che “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”; la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 aveva “dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. In relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 sono, nella serie, intervenuti: l’art. 72 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui: “1. Le disposizioni (…) di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020”; l’art. 19 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui: “1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021” e l’allegato 1 indica espressamente l’articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020; l’art. 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo cui: “1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021 […]” e l’allegato 2 indica espressamente l’articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
Di tanto, anche sul sito internet dell’odierna convenuta, è stata data comunicazione al pubblico, contenente la precisazione che, per effetto delle norme speciali emanate in risposta all’emergenza epidemiologica da covid-19, i buoni fruttiferi postali cartacei, il cui termine di prescrizione fosse scaduto nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021 erano esigibili fino al 30 settembre 2021. A ogni buon conto, come già rilevato, la prescrizione decennale per il buono in esame si sarebbe compiuta il 31 dicembre 2021, dunque oltre il periodo di proroga dei termini prevista in occasione dell’emergenza pandemica.
Da ultimo, con riferimento alla eventuale mancata consegna di documenti informativi, va considerato che la previsione relativa alla consegna del “Foglio Informativo Analitico “deriva dall’art. 3 del D.M. del 19/12/2000, il quale risulta entrato in vigore successivamente rispetto all’emissione del BFP in esame; considerato che il Collegio di Coordinamento, nel confermare l’orientamento dei collegi, ha ribadito che “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”, pur affermando che “resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore”[2]. Nel caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente non ha comunque formulato una domanda di risarcimento dei danni in relazione alla mancata consegna del foglio informativo, che, per altro, concernerebbe un comportamento tenuto in un periodo che si colloca al di fuori della competenza ratione temporis dell’ABF, né, tantomeno, qualora si volesse dovesse interpretare la doglianza del ricorrente circa il non aver mai ricevuto da parte dell’intermediario una comunicazione che lo avvertisse della scadenza dei BFP quale violazione del DPR n. 116/2007 (attuativo della L. 266/2005 in tema di depositi dormienti, nella parte in cui prevede che l’intermediario, qualora non sia stata effettuata alcuna operazione sul rapporto per 10 anni, invii al titolare un invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni, decorso inutilmente il quale il rapporto viene liquidato a favore del Fondo per le vittime di frodi finanziarie, di cui all’art. 343, L. 266/2005), l’esito cambierebbe, giacché, secondo l’orientamento dei Collegi, la suddetta disciplina non risulterebbe applicabile ai BFP[3].
______________________________
[1] Il riferimento è alla decisione n. 8056/2019.
[2] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 17814/2019.
[3] V. ABF, Collegio di Napoli, n. 4117/2022; ABF, Collegio di Bari, n. 7347/2019.
Seguici sui social:
Info sull'autore