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Nota a Trib. Velletri, 16 novembre 2022, n. 2113.

di Biagio Campagna

Avvocato

Le recenti ordinanze della Cassazione nn. 4748 e 4751/2022 – con riferimento ai buoni fruttiferi postali della serie Q/P non hanno risolto il contenzioso in essere, se da un lato danno ragione a Poste, dall’altro la conclusione della Corte ha lasciato insoddisfatta gran parte della dottrina e moltissimi Tribunali e Corti d’Appello stanno continuando a dare ragione ai consumatori (Corte di Appello di Firenze, sent. 696/2022; Corte di Appello di Napoli, 29.07.2022, n. 3580; Tribunale di Trapani, n. 469/2022 del 17.05.2022; Tribunale di Napoli n. 4882/2022 del 17.05.2022; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 1581/2022 del 3.05.2022).

Da ultima con la recente sentenza n. 2113 del 16 novembre 2022, il Tribunale di Velletri ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale antecedente alla Cassazione n. 4384/2022 emessa dalla Cassazione in data 10/02/2022, tra l’altro essendo quest’ultima una statuizione di una sezione semplice e non delle Sezioni Unite e come tale si dovrebbe investire in sede di Corte di Legittimità una pronuncia a sezioni unite che possa dirimere tale questione sulla legittimazione o meno dei titolari dei BPF a ricevere tali rendimenti indicati sul retro dei BPF o sulla base della normativa successiva o dei DM emanati successivamente all’emissione dei titoli rispetto alle clausole sottoscritte antecedentemente dalle parti Ed in particolare sono da riconoscere il pieno diritto degli intestatari dei buoni postali fruttiferi serie Q/P emessi dopo il 1 luglio 1986 ad ottenere i rendimenti dei medesimi BPF, per il periodo dal 21 al 30 anno, sulla base dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.

Il giudice de quo ritiene nel caso di specie condivisibile è anche l’orientamento della Corte di appello di Firenze citata dalla difesa attorea n. 1308 del 21/06/2022, nella quale, con primo argomento la Corte di Appello citata si è richiamata all’apparato argomentativo della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 in tema di ius variandi, al fine di riscontrare l’affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie Q/P e quindi affermare che una modifica in peius del tasso d’interesse rispetto a quanto indicato su buono è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali” successive al momento di emissione del buono stesso e non già anche nell’ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso d’interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all’emissione (come nel caso di specie). Il secondo argomento espresso dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza sopracitata smentisce direttamente quanto affermato nella suddetta decisione della Cassazione: la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale, ma risulta, invece, una circostanza idonea a ingenerare il ragionevole affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. Ed ancora, la Corte di Appello di Firenze, nella medesima pronuncia ha altresì rilevato, in maniera del tutto logica e fondata da un punto di vista giuridico, che la presenza di due diversi tassi d’interesse (quello della serie P per i primi 20 anni, della serie Q per gli ultimi 10) che regolano il rendimento del buono, non si pone in contrasto con l’art. 1342 c.c., secondo cui le clausole aggiunte prevalgono su quelle scritte precedentemente, atteso che la coesistenza di due diversi tassi ben può regolare il rendimento, senza che un tasso debba prevalere sull’altro. Le stesse Sezioni Unite (sent. n. 13979/2007) hanno, sul punto, ritenuto che la discrepanza tra prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando prevalenza alle seconde, disattendendo in punto di diritto e secondo il principio di certezza del diritto ex art. 65, avendo in tal senso il compito la S.C di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che solo l’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), attribuisce alla Corte di Cassazione ma in questa direzione ha una sua valenza la Sezione unita sent. n. 13979/2007 rispetto ad una sezione semplice e non essendo il nostro Ordinamento previsto il principio dello “stare decisis” secondo il sistema di derivazione anglosassone e quindi la sentenza delle sezioni semplici della SC non sono assolutamente vincolanti per i giudici di merito.

La ratio di tale interpretazione di prevalenza inoltre delle clausole indicate nel titolo o a tergo del medesimo rispetto a decreti ministeriali successivi e per cui prevalgono quelle sottoscritte dalle parti induce questo giudicante a ritenere valido questo orientamento anche per un principio di ” corretto investimento” dell’attore e sulla base di una informativa trasparente dell’istituto finanziario e coordinando tale principio con la buona fede “in executivis” contrattuale.

Il titolare del BPF se vi fossero state differenti clausole o modificative sarebbe stata indotta a ritirare l’investimento e quindi, sotto questo profilo, se si accogliesse questa interpretazione che una normativa ministeriale successiva prevalesse sulle clausole sottoscritte dalle parti determinerebbe una disincentivazione degli investimenti con un crollo dell’intero sistema economico mondiale e con un danno agli stessi istituti che si vedrebbero in qualsiasi momento, vista la incertezza dell’investimento, gli investitori chiedere la liquidazione dei loro titoli con un danno all’intero sistema non solo finanziario ma anche produttivo con riflessi sul mondo del lavoro.  Pertanto in linea con quanto sancito dalle sezioni unite della SC si deve ritenere che il vincolo contrattuale fra emittente e sottoscrittore si formi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. Sez. Un. n. 13979/2007) e comunque va sempre garantita piena tutela al legittimo affidamento ingenerato nel sottoscrittore. In ogni caso deve, infatti, preliminarmente osservarsi che l’aumento del margine di rischiosità dell’investimento è legato alle caratteristiche del prodotto in relazione ai mercati nei quali operano gli intermediari, alle variabili che ne compongono la redditività e alle sue oscillazioni ma non giustifica in alcun modo un deficit informativo. Al contrario, l’accettazione di un elevato grado di rischio dell’investimento non può che fondarsi sulla piena consapevolezza delle ragioni dell’incertezza del risultato.

L’equivoco, nel quale è caduta talvolta anche la giurisprudenza, presumibilmente ispirata da un intento moralizzatore, non consentito dal rigore della disciplina normativa imperativa relativa agli obblighi informativi, consiste nel ritenere che l’alea del contratto in queste ipotesi consista non nell’incognita sul risultato ma nella mancanza di conoscenza delle operazioni d’investimento solo genericamente rappresentate nel contratto o, ove reperibile, nel documento rischi generali previsto dall’art. 28 Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (cui è seguito in attuazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 164 del 2007, il Regolamento n. 16190 del 2007), limitato alla rappresentazione generica delle tipologie di prodotti finanziari e d’investimento (es. obbligazioni, azioni etc.). È stato già ampiamente evidenziato come l’adempimento degli obblighi informativi a carico dell’intermediario debba essere biunivoco, effettivo e costituisca il parametro prevalente per valutare, ex artt. 1175 e 1176, secondo comma, cod. civ., la correttezza e la diligenza.

La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sez. Un. n. 26724 del 2007, ha stabilito la cogenza di tali doveri d’informazione indicandone la natura e gli effetti.

L’obbligo è biunivoco perché l’intermediario deve assumere informazioni sul profilo del cliente, e più esattamente sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d’investimento. Il rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, espresso inderogabilmente per iscritto, non esime l’intermediario dall’obbligo di dare all’investitore le informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dei prodotti finanziari, il grado di redditività e di rischiosità ed il rapporto tra le due variabili, oltre che la natura e la solidità dell’emittente, il mercato od i mercati nei quali i prodotti sono negoziati. Il principio sopraesposto, ampiamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che si è formata nella vigenza del regolamento Consob n. 11522 del 1998, è stato per un verso rafforzato e per l’altro modificato con il successivo regolamento 16190 del 2007 (MIFID II).

L’intermediario deve fornire le informazioni idonee a mettere il cliente, non professionale né qualificato, in condizioni di comprendere il grado di redditività e di rischio dell’investimento o degli investimenti che costituiscono l’oggetto del contratto quadro con riferimento a tutte le variabili che possano incidere, ancorché nei limiti delle fluttuazioni e delle incertezze dei mercati, sul risultato finale, in modo che gli eventuali scostamenti dall’obiettivo d’investimento del cliente siano prevedibili e non possano imputarsi ad un deficit di conoscenza (anche da parte dell’intermediario) e d’informazione preventiva. Tali principi sopra evidenziati devono coordinarsi con la normativa sovranazionale e la giurisprudenza CGUE ed in particolare laddove la giurisprudenza della Corte Europea è univoca nel sostenere che il principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza dell’11 luglio 2019, A. e F.D., C-180/18, C-286/18 e C-287/18, EU:C:2019:605″ e in CGUE, 15.4.2021, in Mass. redazionale, 2021).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, si deve dedurre che il rapporto che si instaura tra sottoscrittore e P.I. spa è un rapporto esclusivamente di diritto privato, sebbene connotato da specificità quanto alle norme speciali che lo regolano.

Si può sostenere che il contratto che viene stipulato è un contratto per adesione ovvero, per stessa ammissione della Suprema Corte con la decisione n. 4761/2018, concluso mediante moduli e/o formulari.

Sulla scorta di tali premesse, non può che richiamarsi l’art. 1342 c.c. secondo cui le clausole indicate a tergo nel modulo ( rectius…..titolo BPF…) non possono che prevalere su quelle prescrizioni successive soprattutto qualora esse siano incompatibili con le clausole sottoscritte originariamente dalle parti e trovino tali prescrizioni la loro fonte in un provvedimento ministeriale che può solo disciplinare i rapporti successivi e non quelli anteriori.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con pronuncia del 5 maggio 1981, C-112/80, lo ha definito “principio fondamentale della comunità”. La giurisprudenza europea ha più volta confermato che l’inosservanza di tale principio implica una violazione del Trattato (ex art. 173) o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione (vd ex multis, C-112/77; C-90/95) Essi sono configurabili come obblighi di comportamento la cui violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, alla risoluzione del contratto per inadempimento ed al risarcimento del danno. Infine è da rilevare che anche le successive prescrizioni ministeriali in contrasto con le clausole originarie indicate dalle parti costituiscono una violazione dei principi codificati nell’art. 11 delle preleggi in quanto tale norma stabilisce che ” la legge dispone che per l’avvenire e non ha efficacia retroattiva…”

Il giudice ha pertanto sancito che la domanda deve essere accolta integralmente nella sua quantificazione.

In attesa di un pronunciamento da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, della questione si occuperà anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – infatti, è stato richiesto alla Corte di verificare se le due decisioni emesse dalla Suprema Corte abbiano o meno violato i diritti fondamentali dell’uomo; nel caso di specie la condotta di Poste avrebbe leso l’affidamento trentennale dei risparmiatori, non rispettando appieno l’obbligo di specificare la misura dei nuovi interessi per tutti i trent’anni di durata del titolo. I ricorsi portati avanti dalle categorie di associazioni a tutela del consumatore, hanno superato il vaglio di ammissibilità della Corte.

Non resta che attendere gli sviluppi del procedimento.

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