2 min read

Nota a ACF, 17 ottobre 2022, n. 5923.

Massima redazionale

Nel caso di specie, il Collegio rileva, in primo luogo, come le operazioni d’investimento attenzionate fossero state effettuate in virtù di accordi intervenuti tra le parti, mediante ordini di acquisto impartiti telefonicamente da parte ricorrente. A tal riguardo, l’intermediario ha versato in atti le trascrizioni relative agli ordini in questione, circostanza che è, in sé, elemento sufficiente per ritenere infondata la domanda di nullità. Quanto alle doglianze afferenti agli obblighi di diligenza informativa e comportamentale, gravanti sul resistente, deve, anzitutto, rilevarsi che non vi sia stata prova, anche solo indiziaria, che le operazioni di che trattasi fossero state effettuate nell’ambito di un servizio di consulenza, conseguendone che l’intermediario fosse tenuto a effettuare unicamente valutazione di appropriatezza.

Ciò posto, dal questionario MiFID e dall’esame del dossier titoli della cliente, emerge un profilo di investitrice del tutto compatibile con le caratteristiche e con i rischi connessi ai titoli de quibus. Ulteriori elementi in tal senso si ricavano, oltretutto, dal tenore delle conversazioni telefoniche versate in atti tramite le quali la ricorrente, d’intesa con il figlio, ha impartito le disposizioni di acquisto; si evince, invero, che, in ambedue le occasioni, parte ricorrente abbia contattato l’intermediario con il chiaro e preciso intento di disporre le operazioni dedotte in lite, poste in essere in accordo con il figlio e attuando una precisa strategia («non banale e indubbiamente indicativa di una più che apprezzabile conoscenza e dimestichezza con l’operatività sui mercati finanziari»), nell’ambito della quale quest’ultimo ha ceduto le obbligazioni detenute sul proprio deposito titoli pochi istanti prima di farle acquistare dalla madre. Un tale modus procedendi è attestativo, non solo di una univoca volontà di procedere in piena autonomia con l’effettuazione delle operazioni censurate, ma anche di una scelta strategica articolata e chiaramente perseguita, attestativa, a sua volta, di un livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria particolarmente evoluto, tale per cui la valutazione di appropriatezza dell’intermediario non poteva che avere esito positivo, con l’effetto che ogni eventuale profilo di censura a carico del resistente quanto al puntuale adempimento degli obblighi informativi, ove pure prospettabile, in ogni caso non potrebbe ad avviso di questo Collegio portare all’accoglimento della domanda di ristoro formulata.

Seguici sui social: