Nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, valorizzato il parere dell’esperto in ordine all’effettiva disponibilità dei creditori strategici allo svolgimento delle trattative e alla prosecuzione delle stesse nella prospettiva del risanamento, è ammissibile la richiesta di proroga dell’efficacia delle misure protettive per ulteriori centoventi giorni dalla scadenza del termine originariamente fissato, in attesa di poter verificare i risultati ragionevolmente attesi nella gestione dell’impresa e quindi definire in maniera specifica le conseguenti soluzioni per il risanamento.