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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2022, n. 27177.

di Paola Francone

Praticante avvocato - Diplomata SSPL

Con l’ordinanza in oggetto, la Seconda Sezione Civile, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha statuito il seguente principio di diritto:

«In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall’art. 132, terzo comma, del D. Lgs. n. 206 del 2005, spetta all’acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l’occultamento di un vizio.».

Nello specifico, l’acquirente di un’autovettura usata conveniva in giudizio la Società venditrice, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un difetto riscontrato nell’automobile, fondando la propria domanda sulla garanzia di conformità del bene prevista dal D. Lgs. n. 206/2005.

Nella resistenza della Società convenuta, il Tribunale, rigettava la domanda.

L’acquirente interponeva appello avverso detta decisione presso la Corte d’Appello di Milano, la quale accoglieva il gravame, condannando la Società venditrice al risarcimento del danno.

La Società proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 129-132 D. Lgs. 206/2005, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e non avrebbe tenuto conto della relazione del C.T.U. che dimostrava l’assenza del vizio al momento della consegna del veicolo.

Gli Ermellini ritengono operante la presunzione di conformità del bene al contratto, ex art. 129 co. 2 D. Lgs. n. 206/2005, sia sulla base delle dichiarazioni del C.T.U., il quale aveva dimostrato l’assenza del vizio al momento della consegna del veicolo, sia alla luce delle affermazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, da un lato sosteneva il regolare funzionamento del bene alla consegna, che comporta l’esclusione del diritto del consumatore alla riparazione o alla sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, ex art. 130 D. Lgs. n. 206/2005, e dall’altra, dichiarava il decorso del termine semestrale dalla consegna della vettura, dal quale deriva la negazione della presunzione di preesistenza del difetto alla data di consegna ex 132 co. 3 del D. Lgs. 206/2005 e la conseguente impossibilità per l’acquirente di dar prova della responsabilità per vizio occulto della Società venditrice.

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Master executive di II livello in “Banking, Financial and Insurance Law

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