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L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con provvedimento n. 30239, ha attenzionato due pratiche commerciali scorrette adottate da un Istituto di credito, segnatamente consistenti:

  1. nell’aver pubblicizzato un conto corrente come “gratuito per sempre”, salvo aver comunicato, successivamente, ai propri clienti una modifica unilaterale del contratto, finalizzata all’introduzione di spese fisse di liquidazione trimestrali;
  2. nell’aver previsto che, in caso di recesso dal conto derivante da modifiche unilaterali introdotte dalla Banca, quest’ultima riconosca al correntista che dispone di depositi vincolati i soli tassi di interesse ordinari, dall’inizio del periodo di vincolo e per tutto il tempo in cui la liquidità sia rimasta vincolata.

L’Istituto ha presentato una serie di impegni, ritenuta idonea a sanare i rilevati profili di possibile illegittimità.

 

Qui il Provvedimento. 

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