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Nota a Corte Cost., 8 luglio 2022, n. 171.

Massima redazionale

 

La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata l’8 luglio 2022 (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

 

Qui il comunicato stampa.

Qui la sentenza.