Nota a ACF, 6 giugno 2022, n. 5490.
Massima redazionale
Nel caso di specie, parte resistente ha offerto ampia dimostrazione che le modalità di funzionamento del proprio sistema di internet banking comportano la visualizzazione da parte del cliente, al momento dell’inserimento dell’ordine, di un messaggio di warning, con il quale veniva avvertito della non appropriatezza dell’operazione, sì come della natura complessa del prodotto su cui intende operare, e con il quale viene invitato anche a leggere il contenuto del KID.
Tale messaggio è, poi, strutturato con funzionalità bloccante, sicché il cliente per poter procedere egualmente con l’ordine, in caso di valutazione di non appropriatezza, deve dichiarare di averne preso visione.
Nel caso di specie, l’intermediario ha, dunque, dimostrato di aver sempre reso al ricorrente la valutazione di non appropriatezza, mettendo anche a sua disposizione la scheda informativa sulle caratteristiche del titolo e invitandolo a prenderne visione.
In un simile contesto, le perdite sofferte in conseguenza delle operazioni di investimento oggetto del contendere non possono, dunque, che rimanere a carico dell’investitore e non possono essere traslate sull’intermediario, che ha assolto i propri obblighi mettendo il cliente in condizione di compiere una scelta consapevole e doverosamente anche avvertendolo del carattere non appropriato dell’investimento rispetto al profilo anche per come risultante dal questionario (una circostanza, questa, che rende allora sostanzialmente irrilevante verificare se quel poi profilo fosse o meno attendibile, ovvero se esso non dovesse essere classificato come maggiormente conservativo).
A ciò si aggiunga che l’impossibilità di traslare le perdite sofferte dal cliente sull’intermediario discende anche dal fatto che il primo abbia eseguito più operazioni sull’ETC sin dal novembre 2018, trascurando del tutto l’elemento (che rappresentava un sicuro dato segnaletico della rischiosità dell’investimento) del progressivo crollo del prezzo, anzi, per converso, eseguendo un acquisto quantitativamente significativo, quando il prezzo dello strumento era in caduta libera.
Un simile modus procedendi – oltre a denotare una precisa consapevolezza del ricorrente e, soprattutto, una conoscenza delle tecniche tipiche del trading online (l’ultimo acquisto appare chiaramente effettuato con la finalità di ‘mediare’ il prezzo di carico dello strumento) – vale in ogni caso anche ad interrompere il nesso causale con eventuali (ma nel caso insussistenti) inadempimenti informativi del resistente.
Qui la decisione.